Citare in giudizio qualcuno, vuol dire invitarlo, nei modi e nei tempi previsti dalla legge, a presentarsi un determinato giorno di fronte al Giudice di Pace per celebrare una causa civile e, in tale sede, esporre e far esporre le rispettive ragioni per ottenere una decisione del Giudice.
Si può agire di fronte al Giudice di Pace, in sede contenziosa, con atto di citazione:
Si può agire da soli, cioè senza l'assistenza di un avvocato, se il valore della controversia non supera Euro 516,46 e la parte ritiene di avere le necessarie competenze tecnico-giuridiche; oppure, anche se il valore supera Euro 516,46 ed il Giudice di Pace, a richiesta dell'interessato, valutata la natura e la entità della causa, autorizza la parte a stare in giudizio da sola.
Quindi, si dovrà agire tramite un avvocato se il valore della causa supera Euro 516,46 ed in ogni caso in cui la parte ritenga preferibile affidarsi ad un difensore tecnico.
Nel caso in cui si agisca da soli si dovrà provvedere personalmente a tutti gli adempimenti burocratici e a sostenere le proprie ragioni davanti al Giudice di Pace direttamente o tramite rappresentante munito di mandato scritto comprendente le facoltà di transigere e conciliare.
Nel caso, invece, in cui ci si affidi ad un avvocato, quest'ultimo provvederà a tutti gli adempimenti formali e a sostenerne le ragioni, ma la parte sarà sempre libera di presenziare alle udienze.
La parte (attore) può presentarsi direttamente di fronte al Giudice di Pace esponendogli oralmente la questione e le proprie ragioni e:
In alternativa, la parte, pur agendo da sola, potrebbe predisporre un atto di citazione scritto (vedi Modulistica n. 1) indicando egli stesso la data di comparizione (secondo il calendario ex art. 54 att. c.p.c. affisso negli Uffici del Giudice di Pace e tenendo presente che tra la data di notifica dell'atto alla controparte ed il giorno di comparizione debbono esserci almeno 45 giorni liberi) e, poi,
In questo caso l'Avvocato agirà in nome e per conto della parte, predisponendo l'atto di citazione e provvedendo a tutte le incombenze sopra citate.
L'istanza si propone con ricorso (personalmente negli stessi casi dell'atto di citazione o tramite un legale) al Giudice di Pace che sarebbe competente per la causa di merito.
Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi della urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati i testimoni e l'esposizione sommaria delle ragioni che sostengono la richiesta e:
Per ottenere un decreto ingiuntivo la parte, direttamente o tramite legale (a seconda del valore, come nel caso della citazione), deve depositare presso la Cancelleria del Giudice di Pace un ricorso con allegati i documenti comprovanti il credito.
Verificate le condizioni di legge, il Giudice di Pace emetterà il decreto ingiuntivo che dovrà essere notificato alla controparte a cura del ricorrente o del suo legale.
Nel caso in cui non si intenda avviare una causa contenziosa ma si voglia risolvere una vertenza civilistica, si può richiedere che il Giudice di Pace tenti la conciliazione delle parti.
Occorrerà presentare una domanda (vedi Modulistica n. 2), da depositare nella Cancelleria del Giudice di Pace, a seguito della quale il Giudice di Pace fisserà un giorno nel quale il richiedente e la controparte dovranno comparire davanti a lui.
Se nel giorno fissato le parti si presentano, il Giudice di Pace tenterà la conciliazione, per raggiungere un accordo che soddisfi entrambi.
Se, invece, la controparte non si presenta o il tentativo di conciliazione non riesce, non resta che altro che iniziare una causa in sede contenziosa.
Se si raggiunge la conciliazione, l'accordo viene trascritto in un verbale di conciliazione che avrà valore di:
- titolo esecutivo, se l'accordo riguarda un affare di competenza del Giudice di Pace;
- scrittura privata riconosciuta in giudizio se l'accordo è stato raggiunto su una materia che non rientra tra quelle del Giudice di Pace.
Nel caso in cui gli accordi non siano rispettati, potrà iniziarsi una causa contenziosa, facendo valere il verbale di conciliazione come prova delle proprie ragioni.
I reati di competenza del Giudice di Pace sono, alcuni, perseguibili d'ufficio, ed altri, a querela.
Quando viene commesso un reato perseguibile d'ufficio ed il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, ecc) ne vengono a conoscenza, devono essere avviate indagini ed accertamenti, senza bisogno che il cittadino, parte offesa, proponga una denuncia (fermo restando che ciascuno può anche denunciare fatti perseguibili d'ufficio).
In altri casi, invece, la legge prevede che le indagini ed il processo possano iniziare solo se la parte offesa (chi, cioè, ritiene di aver subito un torto giuridico e materiale, dal comportamento di un'altra persona) propone una querela. Con tale atto, la parte offesa chiede espressamente alla Autorità Giudiziaria che il responsabile del reato venga punito.
Molti dei reati di competenza del Giudice di Pace (precisamente quelli che la legge indica come delitti: ad esempio le percosse, le lesioni personali, il danneggiamento, la minaccia, l'ingiuria, ecc.) sono perseguibili a querela dell'interessato.
La querela non ha un contenuto prestabilito e, pertanto, non se ne può proporre un "modello". Può essere proposta anche senza la assistenza di un avvocato, recandosi presso la Procura della Repubblica del Tribunale oppure presso gli Uffici ed i Comandi delle varie Forze dell'Ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.).
La querela si prepara per iscritto e si deposita negli Uffici indicati, ma, recandosi di persona presso la Procura della Repubblica o gli Uffici di Polizia, si può richiedere che la querela, esposta oralmente, sia raccolta a verbale e sottoscritta dal querelante-parte offesa.
La querela può essere proposta oralmente (cioè, formulata verbalmente) o per iscritto (cioè consegnata) sia personalmente sia da un procuratore speciale. Se la sottoscrizione personale è autenticata la querela può essere spedita per posta (plico raccomandato) o recapitata da un incaricato.
Per i minori degli anni 14, la querela è proposta solo dai genitori e per i minori tra i 14 ed i 18 anni, può essere proposta dal minore stesso o dai genitori, anche se il minore si oppone.
Davanti al Giudice di Pace si può anche proporre un ricorso immediato, che deve essere necessariamente scritto dall'interessato-parte offesa con l'assistenza di un avvocato. Tale atto, previamente comunicato al Pubblico Ministero (mediante il deposito di una copia del ricorso presso la Segreteria della Procura della Repubblica) deve essere poi presentato, con la prova della avvenuta comunicazione al P.M., alla Cancelleria del Giudice di Pace, il quale, ricorrendo le condizioni di legge, convocherà le parti in udienza con un decreto, che sarà notificato al P.M., al citato in giudizio ed al suo difensore, a cura del ricorrente stesso.
Il ricorso immediato ha gli stessi effetti della querela: consente, cioè, che si inizi il processo.
Mentre la querela non ha un contenuto obbligatorio, il ricorso immediato deve necessariamente contenere le indicazioni previste dall'art. 20, D.Lvo n. 274/2000, che saranno, ovviamente, controllate e riscontrate dall'avvocato.
Il termine per presentare la querela o il ricorso immediato è di 3 mesi dal giorno in cui è avvenuto il fatto che si vuole denunciare o da quando se ne è venuti a conoscenza.
Come di fronte a tutti i Giudici Penali, anche di fronte al Giudice di Pace la parte danneggiata (che è chi ha subito un danno economico dal reato, di solito coincidente con la parte offesa), potrà anche costituirsi parte civile per ottenere, oltre alla condanna penale del responsabile, il risarcimento dei danni subiti.
Anche davanti al Giudice di Pace è possibile richiedere il Patrocinio a spese dello Stato.
In tutti i casi in cui è stato proposta querela o presentato ricorso immediato, alla prima udienza del processo, il Giudice di Pace tenterà la conciliazione delle parti.
Di fronte al Giudice di Pace possono essere contestati:
presentando nella Cancelleria del Giudice di Pace o spedendo a mezzo di plico raccomandato (Corte Cost. sent. n. 98/2004) un ricorso (vedi Modulistica n. 3) entro 30 giorni (o entro 60 giorni nel caso di contestazione del verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada) da calcolare dalla data di contestazione o notificazione della violazione stessa.
Il ricorso, dunque:
A seguito del ricorso, il Giudice di Pace fissa una udienza di comparizione davanti a sè che viene comunicata dalla Cancelleria a chi risiede nel Comune sede dell'Ufficio del Giudice di Pace mentre chi risiede fuori di tale Comune deve recarsi presso la Cancelleria per avere tutte le notizie riguardanti il ricorso.
Di fronte al Giudice di Pace il ricorrente può stare in giudizio personalmente o a mezzo di un avvocato regolarmente esercente.
Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Non va versata alcuna cauzione (Corte Cost. sent. n. 114/2004)
Opposizione all'ordinanza o decreto del Prefetto.
La procedura da seguire è quella della Sezione II, Capo I (cioè gli articoli da 13 a 31) della L. n. 689/1981 (quella cioè delle sanzioni amministrative pecuniarie: vedi "sanzioni amministrative") nei limiti della compatibilità e tenendo presente che qui è competente il Giudice di Pace della residenza o domicilio dell'opponente.
Nel caso di opposizione avverso l'ordinanza con la quale il Prefetto ha ritenuto fondato l'accertamento di polizia ed ha convocato l'interessato, il Giudice di Pace fissa un'udienza di comparizione delle parti, ad esito della quale, in caso di accoglimento, l'ordinanza perderà efficacia viceversa il provvedimento sarà confermato.
Anche nel caso di opposizione avverso il decreto con il quale il Prefetto ha irrogato le sanzioni amministrative previste dalla legge (sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e dei documenti equipollenti, del permesso di soggiorno per motivi di turismo; divieto di conseguire gli stessi documenti ora citati) ed ha eventualmente formulato allo stesso assuntore l'invito a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo, il Giudice di Pace fissa un'udienza convocando le parti. In caso di accoglimento il decreto del Prefetto perderà efficacia e le sanzioni amministrative non verranno applicate. Viceversa il provvedimento e le sanzioni verranno confermate.
Convalida del provvedimento del Questore.
Il provvedimento del Questore deve essere notificato all'interessato e comunicato al Giudice di Pace entro 48 ore dalla notifica.
Il Giudice di Pace convalida o meno il provvedimento entro le successive 48 ore, valutando la sussistenza dei presupposti di legge.
Se il Giudice di Pace non convalida, il provvedimento decade e le misure non verranno applicate. Altrimenti, in caso di convalida, per la durata massima di due anni, si applicheranno all'interessato le misure indicate dal Questore (una o più delle seguenti: obbligo di presentarsi due volte a settimana presso gli uffici di polizia; obbligo di rientrare nella abitazione entro una certa ora e di non uscirne prima di altra ora; divieto di frequentare determinati locali pubblici; divieto di allontanarsi dal Comune di residenza; obbligo di recarsi negli uffici di polizia in orari di entrata e di uscita dalla scuola; divieto di condurre veicoli a motore).
Per l'effettiva entrata in vigore delle norme si è in attesa della regolamentazione secondaria.
Nei casi eccezionali in cui il Giudice di Pace può ricevere testamento (pubbliche calamità, malattie contagiose, infortunio), ci si recherà nell'Ufficio del Giudice di Pace richiedendo, anche oralmente, di ricevere l'atto.
Nel caso di pubblici depositari che ritardano od omettono il rilascio di copia od estratti da pubblici registri, il cittadino avanzerà una istanza, a seguito della quale il Giudice di Pace convocherà il Pubblico Ufficiale depositario dell'atto e, poi, provvederà con decreto, accogliendo o respingendo la domanda avanzata.
Per le autentiche di firma, l'asseverazione di perizie stragiudiziali e traduzioni, le certificazioni di conformità di atti e le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà o di certificazioni, non occorre alcuna istanza scritta, ma basta recarsi presso gli Uffici del Giudice di Pace ed avanzare la specifica richiesta allo stesso Giudice di Pace (per l'autentica di firma in caso di referendum) o alla Cancelleria (in tutti gli altri casi): l'adempimento sarà compiuto nei normali orari di ufficio.
(Il servizio asseverazioni viene effettuato solo il martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00)
Per opporsi al rigetto dell'istanza o mancata decisione sulla stessa, da parte del Presidente della C.C.I.A.A., con la quale si è chiesta la cancellazione dal registro informatico dei soggetti protestati, si deve depositare in Cancelleria un ricorso, per il quale valgono le stesse regole procedurali già indicate per i ricorso relativi alle lesioni da incidenti stradali.
Celebrata l'udienza, in caso di accoglimento, il Giudice di Pace ordinerà al Presidente della C.C.I.A.A. di provvedere o di cancellare il nominativo del ricorrente dal registro.