Trib. Varese, Ufficio Vol. Giur., decreto 7 dicembre 2011
Il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo cosicché deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all'animale da compagnia; diritto che, quindi, va riconosciuto anche in capo all'anziano soggetto vulnerabile dove, ad esempio, tale soggetto esprima, fortemente, la voglia e il desiderio di continuare a poter frequentare il proprio cane anche dopo il ricovero in struttura sanitaria assistenziale. Il giudice tutelare deve garantire la tutela e il riconoscimento del rapporto tra l'anziano e l'animale.
Trib. Varese, Ufficio della Volontaria Giurisdizione, decreto 24 ottobre 2011
Tribunale di Varese, Vol. Giurisdizione, decreto 23 luglio 2010
Il nome "Andrea" ad una bambina, in Italia, può essere attribuito solo anteponendo un onomastico femminile, almeno fin quando non vi sarà stata una evoluzione interna all'ordinamento nel senso da includere nella tradizionale nazionale, il suddetto nome con valenza femminile
Tribunale di Varese, sez. I, decreto 23 luglio 2010
L'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, è una formazione sociale tutelata e riconosciuta attraverso l'art. 2 della Costituzione. In quanto formazione sociale costituzionalmente tutelata, ad essa spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Ciò nondimeno trattasi di una formazione sociale che non può essere ritenuta equivalente all'unione tra persone di sesso diverso, tenuto conto della (potenziale) finalità procreativa del matrimonio che vale a differenziarlo dall'unione omosessuale. Il riconoscimento dell'unione omosessuale, quindi, necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia, atteso che il suddetto riconoscimento non deve essere realizzato esclusivamente attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. Ne deriva, dunque, che, nell'ambito applicativo dell'art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette. La discrezionalità del Legislatore, quanto al riconoscimento dell'unione omosessuale, non esclude comunque un ramo di intervento della Corte costituzionale alla quale, infatti, resta la possibilità d'intervenire a tutela di specifiche situazioni (come è avvenuto per le convivenze more uxorio). Può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che la Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza.
Tribunale di Varese, Ufficio Vol. Giur., decreto 8 febbraio 2010
L’art. 6 della Legge 135/90 costituisce un risvolto applicativo del principio generale per cui è vietato ai soggetti pubblici e privati, lo svolgimento di indagini volte ad accertare l'esistenza di uno stato di sieropositività senza un interesse concreto ed attuale, sorretto da motivazione congrua, idonea e legale. Il test anti-HIV - in grado di identificare la presenza di anticorpi specifici che l’organismo produce nel caso in cui entra in contatto con questo virus – è, in specie, giustificato ove si tratti di perseguire l’interesse del paziente ovvero quello dei terzi nei casi indicati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 218 del 2.6.1994