Competenza del Giudice di Pace
Come agire di fronte al Giudice di Pace
I Giudici di Pace del Circondario di Varese
(a cura della dott.ssa Marilia Chiarotto, Giudice di Pace di Luino)
CIVILE
- CONTENZIOSO
a) Competenza esclusiva indipendentemente dal valore della causa.
Il Giudice di Pace è competente, indipendentemente dal valore della causa, per quanto riguarda:
- cause per apposizione di termini
quando i confini tra i terreni e le proprietà sono certi e riconosciuti, ci si può rivolgere al Giudice di Pace per far sì che il confinante collochi o costruisca quelle opere, ad esempio muri e recinzioni, che rendano evidente e riconoscibile il confine tra le proprietà;
- cause in materia di immissioni moleste fra gli utilizzatori di immobili adibiti a civile abitazione
quando dalle proprietà vicine o confinanti provengono immissioni (fumi, suoni eccessivi o in orari non consoni, odori insopportabili) moleste, si può richiedere al Giudice di Pace di far cessare o limitare il disturbo e si può, altresì, richiedere il risarcimento del danno subito;
- cause relative al rispetto delle distanze di alberi e siepi dai confini di proprietà
quando si ritiene che gli alberi e le siepi piantati dai vicini-confinanti siano ad una distanza dal proprio confine inferiore di quella consentita dalle leggi o dai regolamenti comunali, ci si può rivolgere al Giudice di Pace per ottenere la rimozione delle piante e delle siepi, il taglio dei rami sporgenti ed il risarcimento dei danni subiti;
- cause relative alla misura e modalità d'uso dei servizi condominiali
quando sorgono questioni o dubbi tra i condomini di uno stesso condominio, circa il modo più conveniente per utilizzare un servizio comune (riscaldamento, impianto dell'acqua o dello scarico, energia elettrica del contatore condominiale, uso di spazi condominiali comuni come cortili, androni ed aree a parcheggio, ecc.) ci si può rivolgere al Giudice di Pace perché regolamenti l'uso di tali servizi condominiali;
b) Competenza dipendente dal valore della causa.
Il Giudice di Pace è competente per quanto riguarda:
- cause relative a beni mobili di valore non superiore a Euro 2582,28 (Lire 5 milioni)
si tratta delle cause che riguardano i pagamenti di somme di denaro, la consegna di cose mobili (merci, oggetti, ecc.) ed i contratti che riguardano i beni mobili entro il detto limite di valore;
- cause relative al risarcimento del danno (alle cose e/o alle persone) prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti entro il valore di Euro 15493,71 (Lire 30 milioni)
si tratta delle cause che possono essere intentate nei confronti del conducente, del proprietario del veicolo/natante e della compagnia assicuratrice (o del Fondo di garanzia a norma della L. 990/69) nel caso di danni al veicolo e/o lesioni personali riportate a seguito dell'incidente;
- ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO E ISPEZIONE GIUDIZIALE - ASSUNZIONE DI TESTIMONI
Nelle stesse materie di competenza del Giudice di Pace:
- chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose che possono modificarsi, può chiedere che il Giudice di Pace disponga un accertamento tecnico o una ispezione giudiziale;
- chi ha fondato motivo di temere che siano per mancare uno o più testimoni le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre, può chiedere al Giudice di Pace la loro audizione a futura memoria.
- DECRETO INGIUNTIVO
Nel caso in cui, la parte:
- ha un credito di denaro documentato;
- ha un credito di consegna di cosa mobile determinata o di quantità di cose fungibili,
anch'esso documentato,
può chiedere che il Giudice di Pace ingiunga al debitore di adempiere, pagando la somma di denaro o consegnando la cosa.
- ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE NON CONTENZIOSA
indipendentemente dalla materia e dal valore e salvo si tratti di diritti indisponibili (separazioni, divorzio, tasse, tributi) e salvo che tra le parti esista già un accordo che prevede il ricorso ad Arbitri o ad altri organi di conciliazione stragiudiziale (ad es. Camera di Commercio), il cittadino si può rivolgere al Giudice di Pace, anche senza necessità di essere assistito da un Avvocato, affinchè il Giudice tenti di far raggiungere un accordo senza iniziare un processo.
PENALE (D.Lvo 274/2000 - L. n. 72/2003)
I reati di competenza del Giudice di Pace sono i seguenti (in ordine alfabetico):
-
abbandono e introduzione di animali sul fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.);
-
acquisto macchine utensili (art. 15, legge n. 1329/1965);
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appropriazione di cose abusive (art. 647 c.p.);
-
atti contrari alla pubblica decenza (art. 726, comma 1, c.p.);
-
codice della navigazione (artt. 1094, 1096, 1119, R.D. n. 327/1942);
-
danneggiamento (art. 635, comma 1, c.p.);
-
determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.);
-
deturpazione ed imbrattamento di cose altrui (art. 638, comma 1, c.p.);
-
deviazione di acque e modifica dei luoghi (art. 632 c.p.);
-
diffamazione (art. 595, commi 1 e 2, c.p.);
-
disciplina rifugi alpini (art. 3, D.P.R. n. 918/1957);
-
dispositivi medici (art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 507/1992; art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 46/1997);
-
elezione Camera dei Deputati (D.P.R. n. 361/1957);
-
elezioni amministrative comunali (D.P.R. n. 570/1960);
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furto punibile a querela (art. 626 c.p.);
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giocattoli, sicurezza, direttive CE (D.Lgs. n. 313/91);
-
ingiuria (art. 594 c.p.);
-
ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.);
-
inosservanza dell'obbligo di istruzione di minori (art. 731 c.p.);
-
invasione terreni o edifici (art. 633, comma 1, c.p.);
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lesione personale punibile a querela (art. 582, comma 2, c.p.);
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lesioni personali punibili a querela con esclusione di colpa professionale o infortuni sul lavoro con durata superiore a venti giorni (art. 590 c.p.);
-
lotto, ordinamento del gioco (artt. 18 e 20, legge n. 528/1982);
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materia di sicurezza (artt. 25 e 62, R.D. n. 773/1931);
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minaccia (art. 612, comma 1, c.p.);
-
percosse (art. 581, comma 1, c.p.);
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polizia, sicurezza, esercizio FFSS e trasporti (D.P.R. n. 753/1980);
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pubblicità ingannevole, direttive CE (D.Lgs. n. 74/1992);
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recipienti semplici ed a pressione, direttive CE (D.Lgs. n. 313/1991);
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referendum (art. 51, legge n. 352/1970);
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sangue, trasfusioni (art. 17, comma 3, legge n. 107/1990);
-
settore farmaceutico (art. 3, legge n. 362/1991);
-
somministrazione di alcolici a persone ubriache (art. 691 c.p.);
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somministrazione di bevande alcoliche a minori ed infermi di mente (art. 689 c.p.);
-
sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.);
-
trasfusione di sangue (art. 17, comma 3, legge n. 107/1990);
-
uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638, comma 1, c.p.);
-
usurpazione (art. 631 c.p.).
SANZIONI AMMINISTRATIVE
In alcuni casi la legge prevede che alcune violazioni siano sanzionate (punite) in via amministrativa mediante la richiesta del pagamento di una somma di denaro (sanzione amministrativa pecuniaria) o di altro tipo (sanzione amministrativa accessoria: confisca, sequestro, fermo amministrativo).
Chi si ritiene ingiustamente colpito da una sanzione amministrativa può rivolgersi al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione, chiedendo la revoca o la modifica del provvedimento sanzionatorio.
In particolare il Giudice di Pace è competente a decidere sulle:
- opposizioni a sanzioni amministrative pecuniarie (e anche di altro tipo solo per le violazioni previste dal R.D. n. 1736/1933 e dalla L. n. 386/1990) che non superano gli Euro 15493,00 e che non riguardano le materie elencate nell'art. 22-bis della L. 689/81 (lavoro; igiene sul lavoro; previdenza e assistenza obbligatoria; urbanistica ed edilizia; ambiente-inquinamento; igiene alimenti e bevande; società e intermediari finanziari; tributaria e valutaria);
- opposizioni a sanzioni amministrative pecuniarie e di altro tipo che riguardano violazioni del Codice della Strada, entro il predetto limite di Euro 15493,00 a condizione che non sia stato già effettuato il pagamento in misura ridotta e che non sia già stato proposto ricorso al Prefetto ex art. 203 Codice della Strada.
Quando viene accertata un'infrazione ad una norma che prevede una sanzione amministrativa, l'Agente accertatore redige un verbale di accertamento della violazione che viene contestato immediatamente o notificato successivamente al trasgressore. (N.B. La "multa" lasciata sul parabrezza non è verbale di accertamento, ma semplice "avviso" che il verbale sarà redatto in un secondo tempo e poi notificato).
Dopo la contestazione o notificazione del verbale di accertamento, se il trasgressore non ritiene di pagare in misura ridotta, la P.A. emette una ordinanza-ingiunzione di pagamento che è titolo esecutivo per il pignoramento che sarà eseguito dopo che sarà stata emessa, perdurando il non pagamento, una cartella esattoriale.
ASSUNTORI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE
Ai sensi degli artt. 75 e 75 bis del D.P.R. n. 309/1990 (Testo Unico stupefacenti), modificati con L. n. 49/2006, il Giudice di Pace è ora competente anche, per i maggiorenni:
- per decidere sulla opposizione avverso l'ordinanza con la quale il Prefetto ha ritenuto fondato l'accertamento degli organi di polizia circa le condotte integranti illeciti amministrativi (di importazione, esportazione, acquisto, ricezione e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope) ed ha convocato la persona segnalata quale assuntrice di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- per decidere sull'opposizione avverso il decreto con il quale il Prefetto ha irrogato all'assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope le sanzioni amministrative previste dalla legge ed ha, eventualmente, formulato, allo stesso assuntore, l'invito a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo;
- per la convalida del provvedimento del Questore, che ha disposto provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica (consistenti in obblighi e divieti vari previsti dalla legge) a carico di assuntori di sostanze stupefacenti o psicotrope già destinatari di sanzioni amministrative e giudicati pericolosi per la sicurezza pubblica.
In tutti i casi sopra elencati, decide il Giudice di Pace del luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato e, se questi sono sconosciuti, del luogo ove è stato commesso il fatto (cioè dove è avvenuta l'assunzione delle sostanze).
Per l'effettiva entrata in vigore delle norme si è in attesa della regolamentazione secondaria.
FUNZIONI VARIE
Il Giudice di Pace ha, inoltre, le seguenti funzioni, previste e disciplinate dal codice civile, da quello di procedura civile e da leggi speciali:
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può ricevere testamento in caso di pubbliche calamità, malattie contagiose o infortunio, quando non ci si può avvalere di un notaio;
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può ordinare il rilascio di copie o estratti da pubblici registri, ad istanza del privato, da parte dei depositari pubblici (cancellieri, notai, funzionari di enti locali, etc.) qualora gli stessi ritardino o rifiutino indebitamente il rilascio stesso;
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può autenticare direttamente la firma del cittadino, in caso di richiesta di referendum;
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può ordinare al Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di provvedere, anche in senso favorevole all'accoglimento, sull'istanza del cittadino che ha richiesto la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei debitori protestati, una volta eseguito il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestato (art. 2, L. n. 235/2000, che ha modificato l'art. 4, L. n. 77/1955).
Infine, presso l'ufficio (Cancelleria) del Giudice di Pace, si può:
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asseverare con il giuramento una perizia stragiudiziale o una traduzione;
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richiedere la certificazione di conformità di atti in possesso dell'utente;
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richiedere l'autentica della propria firma su atti da produrre alla pubblica amministrazione;
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fare una dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà o di certificazione
COME AGIRE DI FRONTE AL GIUDICE DI PACE:
CIVILE
- CONTENZIOSO
Citare in giudizio qualcuno, vuol dire invitarlo, nei modi e nei tempi previsti dalla legge, a presentarsi un determinato giorno di fronte al Giudice di Pace per celebrare una causa civile e, in tale sede, esporre e far esporre le rispettive ragioni per ottenere una decisione del Giudice.
Si può agire di fronte al Giudice di Pace, in sede contenziosa, con atto di citazione:
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raccolto a verbale dallo stesso Giudice di Pace (nei casi in cui si agisca da soli);
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redatto personalmente dalla parte (nei casi in cui si agisca da soli);
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redatto da un avvocato (nei casi in cui non si voglia o possa agire da soli)
Si può agire da soli, cioè senza l'assistenza di un avvocato, se il valore della controversia non supera Euro 516,46 e la parte ritiene di avere le necessarie competenze tecnico-giuridiche; oppure, anche se il valore supera Euro 516,46 ed il Giudice di Pace, a richiesta dell'interessato, valutata la natura e la entità della causa, autorizza la parte a stare in giudizio da sola.
Quindi, si dovrà agire tramite un avvocato se il valore della causa supera Euro 516,46 ed in ogni caso in cui la parte ritenga preferibile affidarsi ad un difensore tecnico.
Nel caso in cui si agisca da soli si dovrà provvedere personalmente a tutti gli adempimenti burocratici e a sostenere le proprie ragioni davanti al Giudice di Pace direttamente o tramite rappresentante munito di mandato scritto comprendente le facoltà di transigere e conciliare.
Nel caso, invece, in cui ci si affidi ad un avvocato, quest'ultimo provvederà a tutti gli adempimenti formali e a sostenerne le ragioni, ma la parte sarà sempre libera di presenziare alle udienze.
Atto di citazione raccolto a verbale dal Giudice di Pace
La parte (attore) può presentarsi direttamente di fronte al Giudice di Pace esponendogli oralmente la questione e le proprie ragioni e:
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il Giudice di Pace raccoglierà le dichiarazioni e le richieste in un verbale che costituisce atto di citazione;
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la parte consegnerà il verbale (contenente anche la data fissata per la comparizione e la dichiarazione del valore della causa ai fini del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia) in Cancelleria che rilascerà tante copie dell'atto quante sono le persone da convocare;
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la parte dovrà pagare il contributo unificato per le spese di giustizia (se previsto), far notificare il verbale dagli Ufficiali Giudiziari ritirandolo con la prova dell'avvenuta notifica;
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depositare l'atto così notificato presso la Cancelleria del Giudice di Pace;
-
comparire all'udienza indicata nel verbale.
Atto di citazione redatto personalmente dalla parte
In alternativa, la parte, pur agendo da sola, potrebbe predisporre un atto di citazione scritto (vedi Modulistica n. 1) indicando egli stesso la data di comparizione (secondo il calendario ex art. 54 att. c.p.c. affisso negli Uffici del Giudice di Pace e tenendo presente che tra la data di notifica dell'atto alla controparte ed il giorno di comparizione debbono esserci almeno 45 giorni liberi) e, poi,
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far notificare l'atto a cura degli Ufficiali Giudiziari;
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ritirare l'atto notificato;
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pagare il contributo unificato per le spese di giustizia (se previsto);
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depositare gli atti presso la Cancelleria del Giudice di Pace;
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comparire all'udienza indicata nell'atto di citazione
Atto di citazione redatto dall'Avvocato
In questo caso l'Avvocato agirà in nome e per conto della parte, predisponendo l'atto di citazione e provvedendo a tutte le incombenze sopra citate.
Ricorso (personalmente negli stessi casi dell'atto di citazione e cioè quando il valore della causa non supera Euro 516, 46 e la parte ritiene di avere le necessarie competenze tecnico-giuridiche o tramite un legale) al Giudice di Pace competente secondo le norme del codice di procedura civile, nel caso di cause relative al risarcimento dei danni per lesioni, conseguenti ad incidenti stradali.
Infatti, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 102/2006 (in vigore dal 1.04.2006), alle predette cause si applicano le norme processuali del rito del lavoro (artt. 409-441 c.p.c.), che prevedono l'introduzione della causa con ricorso al Giudice (art. 414 c.p.c.).
Quindi, se il valore della causa è contenuto nei limiti del valore attribuito al Giudice di Pace (Euro 15943,71), il cittadino o il legale possono indirizzare allo stesso Giudice di Pace e depositare il Cancelleria un ricorso che deve contenere le indicazioni elencate nell'art. 414 c.p.c. Il Giudice di Pace fisserà, con decreto in calce al ricorso, l'udienza di discussione. Il ricorso (ed il decreto) dovrà poi essere notificato al convenuto, da parte dell'attore, tramite Ufficiali Giudiziali, entro 10 giorni dalla pronuncia del decreto.
All'udienza le parti sono tenute a comparire personalmente o tramite un procuratore a conoscenza dei fatti. Il Giudice di Pace tenterà una conciliazione che, se riuscirà, sarà fissata in un verbale di conciliazione con valore di titolo esecutivo.
- ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO E ISPEZIONE GIUDIZIALE - ASSUNZIONE DI TESTIMONI
L'istanza si propone con ricorso (personalmente negli stessi casi dell'atto di citazione o tramite un legale) al Giudice di Pace che sarebbe competente per la causa di merito.
Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi della urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati i testimoni e l'esposizione sommaria delle ragioni che sostengono la richiesta e:
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va depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace;
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il Giudice di Pace fissa con decreto l'udienza di comparizione e stabilisce un termine perentorio entro il quale il decreto stesso dovrà essere notificato, tramite Ufficiali Giudiziari, a cura del ricorrente alla controparte;
-
il ricorrente (e/o il suo difensore) dovrà presentarsi all'udienza così fissata.
- DECRETO INGIUNTIVO
Per ottenere un decreto ingiuntivo la parte, direttamente o tramite legale (a seconda del valore, come nel caso della citazione), deve depositare presso la Cancelleria del Giudice di Pace un ricorso con allegati i documenti comprovanti il credito.
Verificate le condizioni di legge, il Giudice di Pace emetterà il decreto ingiuntivo che dovrà essere notificato alla controparte a cura del ricorrente o del suo legale.
- ATTIVITA' DI CONCILIAZIONE NON CONTENZIOSA
Nel caso in cui non si intenda avviare una causa contenziosa ma si voglia risolvere una vertenza civilistica, si può richiedere che il Giudice di Pace tenti la conciliazione delle parti.
Occorrerà presentare una domanda (vedi Modulistica n. 2), da depositare nella Cancelleria del Giudice di Pace, a seguito della quale il Giudice di Pace fisserà un giorno nel quale il richiedente e la controparte dovranno comparire davanti a lui.
Se nel giorno fissato le parti si presentano, il Giudice di Pace tenterà la conciliazione, per raggiungere un accordo che soddisfi entrambi.
Se, invece, la controparte non si presenta o il tentativo di conciliazione non riesce, non resta che altro che iniziare una causa in sede contenziosa.
Se si raggiunge la conciliazione, l'accordo viene trascritto in un verbale di conciliazione che avrà valore di:
- titolo esecutivo, se l'accordo riguarda un affare di competenza del Giudice di Pace;
- scrittura privata riconosciuta in giudizio se l'accordo è stato raggiunto su una materia che non rientra tra quelle del Giudice di Pace.
Nel caso in cui gli accordi non siano rispettati, potrà iniziarsi una causa contenziosa, facendo valere il verbale di conciliazione come prova delle proprie ragioni.
PENALE
I reati di competenza del Giudice di Pace sono, alcuni, perseguibili d'ufficio, ed altri, a querela.
Quando viene commesso un reato perseguibile d'ufficio ed il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, ecc) ne vengono a conoscenza, devono essere avviate indagini ed accertamenti, senza bisogno che il cittadino, parte offesa, proponga una denuncia (fermo restando che ciascuno può anche denunciare fatti perseguibili d'ufficio).
In altri casi, invece, la legge prevede che le indagini ed il processo possano iniziare solo se la parte offesa (chi, cioè, ritiene di aver subito un torto giuridico e materiale, dal comportamento di un'altra persona) propone una querela. Con tale atto, la parte offesa chiede espressamente alla Autorità Giudiziaria che il responsabile del reato venga punito.
Molti dei reati di competenza del Giudice di Pace (precisamente quelli che la legge indica come delitti: ad esempio le percosse, le lesioni personali, il danneggiamento, la minaccia, l'ingiuria, ecc.) sono perseguibili a querela dell'interessato.
La querela non ha un contenuto prestabilito e, pertanto, non se ne può proporre un "modello". Può essere proposta anche senza la assistenza di un avvocato, recandosi presso la Procura della Repubblica del Tribunale oppure presso gli Uffici ed i Comandi delle varie Forze dell'Ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.).
La querela si prepara per iscritto e si deposita negli Uffici indicati, ma, recandosi di persona presso la Procura della Repubblica o gli Uffici di Polizia, si può richiedere che la querela, esposta oralmente, sia raccolta a verbale e sottoscritta dal querelante-parte offesa.
La querela può essere proposta oralmente (cioè, formulata verbalmente) o per iscritto (cioè consegnata) sia personalmente sia da un procuratore speciale. Se la sottoscrizione personale è autenticata la querela può essere spedita per posta (plico raccomandato) o recapitata da un incaricato.
Per i minori degli anni 14, la querela è proposta solo dai genitori e per i minori tra i 14 ed i 18 anni, può essere proposta dal minore stesso o dai genitori, anche se il minore si oppone.
Davanti al Giudice di Pace si può anche proporre un ricorso immediato, che deve essere necessariamente scritto dall'interessato-parte offesa con l'assistenza di un avvocato. Tale atto, previamente comunicato al Pubblico Ministero (mediante il deposito di una copia del ricorso presso la Segreteria della Procura della Repubblica) deve essere poi presentato, con la prova della avvenuta comunicazione al P.M., alla Cancelleria del Giudice di Pace, il quale, ricorrendo le condizioni di legge, convocherà le parti in udienza con un decreto, che sarà notificato al P.M., al citato in giudizio ed al suo difensore, a cura del ricorrente stesso.
Il ricorso immediato ha gli stessi effetti della querela: consente, cioè, che si inizi il processo.
Mentre la querela non ha un contenuto obbligatorio, il ricorso immediato deve necessariamente contenere le indicazioni previste dall'art. 20, D.Lvo n. 274/2000, che saranno, ovviamente, controllate e riscontrate dall'avvocato.
Il termine per presentare la querela o il ricorso immediato è di 3 mesi dal giorno in cui è avvenuto il fatto che si vuole denunciare o da quando se ne è venuti a conoscenza.
Come di fronte a tutti i Giudici Penali, anche di fronte al Giudice di Pace la parte danneggiata (che è chi ha subito un danno economico dal reato, di solito coincidente con la parte offesa), potrà anche costituirsi parte civile per ottenere, oltre alla condanna penale del responsabile, il risarcimento dei danni subiti.
Anche davanti al Giudice di Pace è possibile richiedere il Patrocinio a spese dello Stato.
In tutti i casi in cui è stato proposta querela o presentato ricorso immediato, alla prima udienza del processo, il Giudice di Pace tenterà la conciliazione delle parti.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Di fronte al Giudice di Pace possono essere contestati:
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l'ordinanza ingiunzione di pagamento;
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l'ordinanza che dispone la sola confisca;
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il verbale di accertamento, nel caso di violazione al Codice della Strada (non, invece, l'avviso di accertamento, cioè la multa);
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la cartella esattoriale (quest'ultima nel solo caso in cui sia mancata la contestazione o la notifica del verbale di accertamento o dell'ordinanza-ingiunzione);
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l'avviso di mora (nel caso sia mancata la notifica di uno dei precedenti provvedimenti);
presentando nella Cancelleria del Giudice di Pace o spedendo a mezzo di plico raccomandato (Corte Cost. sent. n. 98/2004) un ricorso (vedi Modulistica n. 3) entro 30 giorni (o entro 60 giorni nel caso di contestazione del verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada) da calcolare dalla data di contestazione o notificazione della violazione stessa.
Il ricorso, dunque:
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è diretto al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione;
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deve avere, in allegato, il provvedimento sanzionatorio con la relata di notifica (cioè il documento dal quale si evince la data della notificazione);
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deve contenere o la indicazione di un procuratore (cioè nome, cognome ed indirizzo di un avvocato) o, se il ricorrente intende agire personalmente, senza l'assistenza di un difensore tecnico, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel Comune ove ha sede il Giudice di Pace perché, in mancanza della nomina di un avvocato o della dichiarazione di residenza o elezione di domicilio, se la parte intende stare in giudizio di persona, le notificazioni e le comunicazioni verranno eseguite presso la Cancelleria del Giudice di Pace dove il ricorrente dovrà recarsi per averne notizia;
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deve contenere i motivi per i quali si contesta la sanzione amministrativa;
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può contenere la richiesta di sospensione del provvedimento per gravi motivi.
A seguito del ricorso, il Giudice di Pace fissa una udienza di comparizione davanti a sè che viene comunicata dalla Cancelleria a chi risiede nel Comune sede dell'Ufficio del Giudice di Pace mentre chi risiede fuori di tale Comune deve recarsi presso la Cancelleria per avere tutte le notizie riguardanti il ricorso.
Di fronte al Giudice di Pace il ricorrente può stare in giudizio personalmente o a mezzo di un avvocato regolarmente esercente.
Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Non va versata alcuna cauzione (Corte Cost. sent. n. 114/2004)
ASSUNTORI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE
Opposizione all'ordinanza o decreto del Prefetto.
La procedura da seguire è quella della Sezione II, Capo I (cioè gli articoli da 13 a 31) della L. n. 689/1981 (quella cioè delle sanzioni amministrative pecuniarie: vedi "sanzioni amministrative") nei limiti della compatibilità e tenendo presente che qui è competente il Giudice di Pace della residenza o domicilio dell'opponente.
Nel caso di opposizione avverso l'ordinanza con la quale il Prefetto ha ritenuto fondato l'accertamento di polizia ed ha convocato l'interessato, il Giudice di Pace fissa un'udienza di comparizione delle parti, ad esito della quale, in caso di accoglimento, l'ordinanza perderà efficacia viceversa il provvedimento sarà confermato.
Anche nel caso di opposizione avverso il decreto con il quale il Prefetto ha irrogato le sanzioni amministrative previste dalla legge (sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e dei documenti equipollenti, del permesso di soggiorno per motivi di turismo; divieto di conseguire gli stessi documenti ora citati) ed ha eventualmente formulato allo stesso assuntore l'invito a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo, il Giudice di Pace fissa un'udienza convocando le parti. In caso di accoglimento il decreto del Prefetto perderà efficacia e le sanzioni amministrative non verranno applicate. Viceversa il provvedimento e le sanzioni verranno confermate.
Convalida del provvedimento del Questore.
Il provvedimento del Questore deve essere notificato all'interessato e comunicato al Giudice di Pace entro 48 ore dalla notifica.
Il Giudice di Pace convalida o meno il provvedimento entro le successive 48 ore, valutando la sussistenza dei presupposti di legge.
Se il Giudice di Pace non convalida, il provvedimento decade e le misure non verranno applicate. Altrimenti, in caso di convalida, per la durata massima di due anni, si applicheranno all'interessato le misure indicate dal Questore (una o più delle seguenti: obbligo di presentarsi due volte a settimana presso gli uffici di polizia; obbligo di rientrare nella abitazione entro una certa ora e di non uscirne prima di altra ora; divieto di frequentare determinati locali pubblici; divieto di allontanarsi dal Comune di residenza; obbligo di recarsi negli uffici di polizia in orari di entrata e di uscita dalla scuola; divieto di condurre veicoli a motore).
Per l'effettiva entrata in vigore delle norme si è in attesa della regolamentazione secondaria.
FUNZIONI VARIE
Nei casi eccezionali in cui il Giudice di Pace può ricevere testamento (pubbliche calamità, malattie contagiose, infortunio), ci si recherà nell'Ufficio del Giudice di Pace richiedendo, anche oralmente, di ricevere l'atto.
Nel caso di pubblici depositari che ritardano od omettono il rilascio di copia od estratti da pubblici registri, il cittadino avanzerà una istanza, a seguito della quale il Giudice di Pace convocherà il Pubblico Ufficiale depositario dell'atto e, poi, provvederà con decreto, accogliendo o respingendo la domanda avanzata.
Per le autentiche di firma, l'asseverazione di perizie stragiudiziali e traduzioni, le certificazioni di conformità di atti e le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà o di certificazioni, non occorre alcuna istanza scritta, ma basta recarsi presso gli Uffici del Giudice di Pace ed avanzare la specifica richiesta allo stesso Giudice di Pace (per l'autentica di firma in caso di referendum) o alla Cancelleria (in tutti gli altri casi): l'adempimento sarà compiuto nei normali orari di ufficio.
Per opporsi al rigetto dell'istanza o mancata decisione sulla stessa, da parte del Presidente della C.C.I.A.A., con la quale si è chiesta la cancellazione dal registro informatico dei soggetti protestati, si deve depositare in Cancelleria un ricorso, per il quale valgono le stesse regole procedurali già indicate per i ricorso relativi alle lesioni da incidenti stradali.
Celebrata l'udienza, in caso di accoglimento, il Giudice di Pace ordinerà al Presidente della C.C.I.A.A. di provvedere o di cancellare il nominativo del ricorrente dal registro.