- l'Iscrizione all'Albo

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L'iscrizione all'Albo, la responsabilità disciplinare, il conferimento degli incarichi

L'iscrizione

Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici, diviso in categorie.

Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie:

1) medico-chirurgica

2) industriale

3) commerciale

4) agricola

5) bancaria

6) assicurativa.

L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista, iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.

Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.

Nessuno può essere iscritto in più di un albo.

Sulle domande di iscrizione decide il comitato.

Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al corrispondente comitato presso la Corte di Appello.

Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale che assume presso le autorità di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante.

L'albo è permanente. Ogni quattro anni il comitato di cui all'art. 14 deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti di legge o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

La responsabilità disciplinare

La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Per il giudizio disciplinare è competente il comitato.

Ai consulenti che non hanno osservato i loro doveri possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

1) l'avvertimento;

2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;

3) la cancellazione dall'albo.

Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta.

Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, fa invitare il consulente davanti al comitato disciplinare.

Il comitato decide sentito il consulente.

Contro il provvedimento è ammesso reclamo al corrispondente comitato presso la Corte di Appello.

Il conferimento degli incarichi

Gli incarichi di consulenza devono essere affidati normalmente agli iscritti nell'albo del tribunale; può essere conferito un incarico ad un consulente tecnico iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, ma in tal caso deve essere sentito il presidente del tribunale e indicati nel provvedimento i motivi della scelta.

Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo.

Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.

Per la liquidazione del compenso al consulente tecnico sono previsti onorari fissi, variabili e a tempo, stabiliti mediante tabelle approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Normativa di riferimento: artt. 13 e segg. disp. att. cod. proc. civ.


Istruzioni ed elenco dei documenti occorrenti per l'iscrizione all'Albo

Ufficio competente: cancelleria albo consulenti, piazza Cacciatori delle Alpi 4 - 1° piano - tel. 0332.298558 - tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00

  • Domanda in bollo da Euro 14,62 ( Periti - C.T.U. )
  • Dichiarazione Sostitutiva ( Periti - C.T.U. )
      • dei certificati richiesti dall'art. 16 delle disp. att. c.p.c., in carta libera:
    • estratto dell'atto di nascita;
    • certificato generale del casellario giudiziale;
    • certificato di residenza nella Circoscrizione del Tribunale di Varese;
    • certificato di iscrizione all'Ordine Professionale oppure al Ruolo Periti Esperti della Camera di Commercio - in mancanza dell'Ordine Professionale
  • Curriculum Vitae vistato dall'ordine professionale di appartenenza, dettagliato in carta libera, nonché eventuali titoli e documenti per consentire al Comitato di valutare il possesso, da parte del richiedente, della "speciale competenza tecnica" richiesta dall'art. 15 disp. att. c.p.c.
  • Documento di Identità (fotocopia) in corso di validità

Avvertenze

1. ELENCO CATEGORIE: Le categorie corrispondono agli ordini professionali di appartenenza ed attualmente sono le seguenti:

  • I - CATEGORIA MEDICO CHIRURGICA

a) Medici - Chirurghi

b) Veterinari

c) Chimici e farmacisti

  • II - CATEGORIA INDUSTRIALE

a) Ingegneri e Laureati in Discipline Industriali

b) Architetti

c) Geometri

d) Periti Industriali

  • III - CATEGORIA COMMERCIALE

a) Dottori Commercialisti

b) Ragionieri

  • IV - CATEGORIA BANCARIA
  • V - CATEGORIA ASSICURATIVA
  • VI - CATEGORIA ESPERTI IN CAMPI DIVERSI

a) Consulenti del lavoro

b) Esperti in campi diversi

c) Chimici e farmacisti

2. La TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA dovrà essere versata solo dopo che il Comitato di cui all'art. 14 disp. att. c.p.c. abbia deciso per l'accoglimento della domanda di iscrizione (mediante versamento - attualmente di Euro 168,00 - sul c/c postale n. 8003 intestato a "Ufficio Registro, Tasse CC.GG. Roma" - codice versamento 8617).

3. Sono richiesti tre anni di anzianità di iscrizione all'Ordine Professionale.

4. La dichiarazione sostitutiva dei certificati - ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di "semplificazione delle certificazioni amministrative" - DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DALL'INTERESSATO IN PRESENZA DEL FUNZIONARIO CHE RICEVE LA DOMANDA.

Piazza Cacciatori delle Alpi, 4 - 21100 Varese - tel. 0332.298.511 - P.I. 80100530122

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