Cancellazione dei protesti cambiari
Ufficio competente:
Chi può proporre l'istanza di cancellazione
Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti.
Il debitore che provveda al pagamento oltre tale termine, può chiederne l'annotazione sul citato registro informatico.
Analoga istanza può essere presentata da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente, nonché dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si è proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto.
Come e a chi proporre l'istanza
L'interessato presenta al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio la relativa istanza, compilata secondo un apposito modello, corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonché della quietanza relativa al versamento del diritto dovuto.
Documenti da allegare
Alla domanda, in bollo, devono essere allegati:
· fotocopia del documento di identità del protestato.
Diritti da pagare
L'importo del diritto di segretaria è di € 8,00 per ogni singolo protesto di cui è richiesta la cancellazione.
Autorità competente a provvedere
Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede sull'istanza non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della domanda stessa.
Accertata la regolarità dell'adempimento o la sussistenza della illegittimità o l'errore del protesto, il presidente accoglie l'istanza e dispone la cancellazione del protesto.
Il provvedimento deve essere eseguito, sotto la personale responsabilità del presidente della camera di commercio, non oltre cinque giorni dalla pronuncia, mediante la cancellazione definitiva dal registro dei dati relativi al protesto, che si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.
In caso contrario, presidente della camera di commercio rigetta l'istanza.
Ricorso al giudice di pace
In caso di rigetto dell'istanza o di mancata decisione entro il termine prescritto, l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.
Il giudice competente è il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.
Riabilitazione dei protestati
Il debitore che paga una cambiale oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto e non ha subito ulteriore protesto, può chiedere la riabilitazione presentando domanda al Presidente del Tribunale corredata dai documenti giustificativi.
Ottenuto il decreto di riabilitazione ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal Registro Informatico dei Protesti, presentando istanza di cancellazione al Presidente della Camera di Commercio, con il provvedimento di riabilitazione.
Dichiarazione di rettifica
Il debitore che provvede al pagamento del titolo oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto, può chiedere l'annotazione nel Registro Informatico dei Protesti. L'istanza deve essere corredata della fotocopia del documento d'identità del dichiarante.
Moduli
- Istanza di cancellazione per avvenuto pagamento

- Istanza di riabilitazione

- Istanza di cancellazione per avvenuta riabilitazione

- Dichiarazione liberatoria

Informazioni
Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio Protesti della Camera di Commercio.
Normativa di riferimento
- LEGGE 18 agosto 2000, n. 235 (GU n. 200 del 28/08/2000)
- D.M. n. 316 del 9 agosto 2000 ((registro informatico dei protesti)
Cancellazione del protesto in caso di usura
Ufficio competente: Cancelleria Commerciale, piazza Cacciatori delle Alpi 4 - 1° piano - tel. (+39) 0332.298.545 (555) - tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Cosa fare
La vittima del delitto di usura, che abbia subito il protesto elevato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte dell'imputato del delitto, direttamente o per interposta persona, se l'imputato viene rinviato a giudizio può ottenere la sospensione della pubblicazione o la cancellazione del protesto.
Come
La sospensione della pubblicazione o la cancellazione del protesto si chiede con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui è stato levato il protesto. Alla domanda (in carta bollata) deve essere allegata la copia autentica del decreto di rinvio a giudizio dell'imputato del reato di usura (oppure sentenza di condanna).
Il presidente del tribunale provvede con decreto non impugnabile.
Su presentazione di copia conforme del decreto la Camera di Commercio alla sospensione della pubblicazione o la cancellazione del protesto sul bollettino protesti.
Il provvedimento che dispone la sospensione della pubblicazione ovvero la cancellazione del protesto perde effetto nel caso di assoluzione dell'imputato del delitto di usura con sentenza definitiva.
Modulo
-
Istanza di cancellazione per usura

Regime fiscale
- Contributo unificato: € 70,00
-
Normativa di riferimento: art. 18 Legge 7/3/96 n. 108
Ammortamento titoli di credito smarriti o distrutti
Ufficio competente: Cancelleria Commerciale, piazza Cacciatori delle Alpi 4 - 1° piano - tel. (+39) 0332.298.545 (555) - tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Cosa fare
In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un titolo di credito (assegni bancari e circolari al portatore; cambiali; titoli rappresentativi di depositi bancari: libretti, certificati e polizze di pegno al portatore) il possessore può chiedere l'ammortamento del titolo, cioè che il titolo sia dichiarato inefficace verso i terzi e che sia autorizzato il pagamento oppure ottenere un duplicato.
E' necessario che il possessore denunci lo smarrimento, distruzione o sottrazione al trattario o all'istituto bancario emittente o alla società emittente con raccomandata o altro mezzo idoneo che documento la ricezione dell'atto da parte del destinatario.
E' necessario inoltre denunciare lo smarrimento, distruzione o sottrazione del titolo all'autorità di polizia (Polizia, Carabinieri, ecc.).
Come
L'ammortamento del titolo si chiede con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile.
Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali del titolo e, se si tratta di titolo in bianco, quelli sufficienti a identificarlo.
Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del possessore, pronunzia con decreto l'ammortamento e autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (nei casi previsti), purché nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore. Se alla data della pubblicazione il titolo non è ancora scaduto, il termine per il pagamento decorre dalla data della scadenza.
Il decreto deve essere notificato al debitore e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del ricorrente.
Nonostante la denunzia, il pagamento fatto al detentore prima della notificazione del decreto libera il debitore.
La opposizione del detentore deve essere proposta davanti al tribunale che ha pronunziato l'ammortamento, con citazione da notificarsi al ricorrente e al debitore.
L'opposizione non è ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale.
Se l'opposizione è respinta, il titolo è consegnato a chi ha ottenuto l'ammortamento.
Ottenuto l'ammortamento, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante che non fu interposta opposizione, l'interessato può esigere il pagamento o, qualora il titolo sia in bianco o non sia ancora scaduto, può ottenere un duplicato.
Regime fiscale
- Contributo unificato: € 70,00
-
Normativa di riferimento
Artt. 2006 - 2016 - 2027 codice civile - R.D. n. 1736/1933 (per assegni bancari e circolari al portatore)
R.D. n.1669/1933 (per cambiali)
L. n. 948/1951 (per titoli rappresentativi di depositi bancari: libretti, certificati e polizze di pegno al portatore)
Moduli