| home < IL CITTADINO < Eredità e Successioni |
|
|
Eredità e Successioni
In alcuni casi particolari è possibile provare determinati fatti, stati o qualità personali con una dichiarazione resa sotto giuramento da due testimoni (muniti di documento valido) davanti a un pubblico ufficiale I testimoni non devono essere né parenti né interessati all'atto. Se si tratta di atto notorio di successione testamentaria è necessario esibire il verbale di pubblicazione del testamento. In ogni caso, per gli atti notori ad uso successorio è necessario essere a conoscenza delle generalità complete del defunto e degli eredi. Ufficio giudiziario: Tribunale (Sede Principale o Sezione Distaccata) - Giudice di Pace Normativa di riferimento: Art. 30 legge 241/90 e succ. mod. - Atti di notorietà. 1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due. 2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato. Note: L'interessato deve presentarsi in Cancelleria con 2 testimoni che renderanno la dichiarazione sotto il vincolo del giuramento. La prenotazione online dei seguenti atti è in fase completamento. Cosa occorre
Per ritirare la copia dell'atto
Eredità giacenteSe il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e cioè del luogo dell'ultimo domicilio del defunto al momento della morte, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità. Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è iscritto nel registro delle successioni. Il curatore è tenuto a procedere all'inventario dell'eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale il danaro che si trova nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione. Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale. Se però qualcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità. Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata. L'amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del giudice, il quale, quando lo crede opportuno, può fissare al curatore termini per la presentazione dei conti della gestione e può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore. Gli atti del curatore che eccedono l'ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice. La vendita dei beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell'inventario salvo che il giudice, con decreto motivato, non disponga altrimenti. La vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessità o utilità evidente.
Normativa di riferimento: artt. 528 e segg. cod. proc. civ.; artt. 781 e segg. cod. proc. civ. Moduli
Esecuzione testamentaria
Se sono nominati più esecutori testamentari essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario. Il testatore può autorizzare l'esecutore testamentario a sostituire altri a sè stesso, qualora egli non possa continuare nell'ufficio I minori di età e gli incapaci (interdetti, inabilitati) non possono essere nominati esecutori testamentari. Anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario. L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione, e cioè del luogo dell'ultimo domicilio del defunto al momento della morte, e deve essere annotata nel registro delle successioni. L'accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine. L'autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione, decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante. L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto; deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte. Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l'autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno. L'esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia e può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando è necessario alienare beni dell'eredità, ne chiede l'autorizzazione all'autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi. Quando tra i chiamati all'eredità vi sono minori, soggetti dichiarati assenti o interdetti l'esecutore testamentario procede alla apposizione dei sigilli, facendo redigere l'inventario. Se così ha disposto il testatore, l'esecutore testamentario procede alla divisione tra gli eredi dei beni dell'eredità. L'esecutore testamentario deve consegnare all'erede, che ne fa richiesta, i beni dell'eredità che non sono necessari all'esercizio del suo ufficio. Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d'accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l'autorità giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi. L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno. L'esecutore testamentario è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari. Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente per la gestione comune. Su istanza di ogni interessato, l'autorità giudiziaria può esonerare l'esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all'ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia. L'ufficio dell'esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell'eredità. Le spese fatte dall'esecutore testamentario per l'esercizio del suo ufficio sono a carico dell'eredità. Normativa di riferimento: artt. 700 e segg. cod. civ. |
|||||||||||||||||||
|
|
Se il chiamato all'eredità non intende accettarla, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti, vi deve rinunciare espressamente.
La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una parte dell'eredità stessa.
La rinuncia all'eredità può essere sempre revocata fino a quando il diritto all'accettazione non è prescritto (dieci anni), se l'eredità non è stata acquisita da altri.
I creditori del chiamato all'eredità che ritengono di essere danneggiati dalla rinuncia possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e per conto del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza dei loro crediti.
Atto richiesto: Rinuncia all'eredità.
Ufficio giudiziario: Tribunale o sezione distaccata di Tribunale, competente per territorio in relazione all'ultimo domicilio del defunto.
Elenco dei Comuni del Circondario di Varese, Sede Principale di Varese
Elenco dei Comuni della Circoscrizione della Sede Distaccata di Luino
Normativa di riferimento: artt. 321-374 -394 -519 -527 cod.civ.
Vendita di beni ereditari
L'autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, e cioè del luogo dell'ultimo domicilio del defunto al momento della morte.
Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci (minori, interdetti, inabilitati) deve essere sentito il giudice tutelare.
Il giudice provvede sul ricorso con decreto contro il quale è ammesso reclamo davanti alla Corte di Appello.
Nell'autorizzare la vendita dei beni il tribunale stabilisce che si faccia ai pubblici incanti; a tal fine designa per procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili oppure un cancelliere dello stesso tribunale o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili.
Se al primo incanto non è fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale, il tribunale, se non crede di revocare l'autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, autorizza la vendita a trattative private
Regime fiscale:
Normativa di riferimento: artt. 747 e segg. cod. proc. civ.
|
Piazza Cacciatori delle Alpi, 4 - 21100 Varese - tel. 0332.298.511 - P.I. 80100530122 |
|
realizzato da: DCS Software e Servizi S.r.l. Versione 3.6 |