Eredità e Successioni

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GUIDA. Come fare per .... proporre istanze e ricorsi o richiedere certificati in materia di Eredità e Successioni


Sommario

Ufficio competente: Cancelleria "Volontaria Giurisdizione", piazza Cacciatori delle Alpi 4 - 1° piano (+39)0332/298522 - 724 tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Accettazione dell'eredità

La successione si apre al momento della morte nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto e l'eredità si può devolvere per legge (successione legittima, se ed in quanto manchi, in tutto o in parte, un testamento: artt. 565 e segg. cod. civ.) o per testamento (successione testamentaria: artt. 587 e segg. cod. civ.).

L'eredità si acquista solo con l'accettazione, che può essere espressa (contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata) o tacita (in seguito al compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare), pura e semplice ovvero con beneficio d'inventario (in modo da accertare la consistenza dei crediti e dei debiti che formano il patrimonio del defunto).

Sono nulle le dichiarazioni di accettazione sottoposte a termine o condizione, come pure le dichiarazioni di accettazione parziale.

Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni; ma chiunque vi ha interesse può chiedere che il Giudice fissi un termine entro il quale il chiamato all'eredità dichiari se accetta o rinunzia (Ricorso per la fissazione del termine); decorso tale termine inutilmente, il chiamato perde il diritto di accettare.

Moduli

  • Istanza per la fissazione del termine per l'accettazione dell'eredità iconaword iconaacroreader

Accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario

Documento prenotabile "ONLINE". Ulteriori informazioni sui recapiti della Cancelleria competente, documenti, marche da bollo ecc., sono disponibili nel box informativo che può essere visualizzato selezionando la voce interessata.

L'accettazione con beneficio d'inventario può sempre farsi, anche in caso di divieto di chi ha fatto il testamento.

Le eredità devolute ai minori e agli interdetti non possono essere accettate dagli esercenti la potestà, se non con beneficio d'inventario, su autorizzazione del Giudice tutelare (Ricorso per l'autorizzazione a svolgere atti di straordinaria amministrazione in favore del figlio minore).

I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare l'eredità se non col beneficio d'inventario, su autorizzazione del Giudice tutelare.

Atto: Accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.

Autorità competente: Cancelliere o Notaio.

Ufficio giudiziario: Tribunale o Sezione Distaccata di Tribunale, competente per territorio in relazione all'ultimo domicilio del defunto.

Elenco dei Comuni del Circondario di Varese, Sede Principale di Varese

Elenco dei Comuni della Circoscrizione della Sede Distaccata di Luino

Normativa di riferimento: artt. 321-374-394-470/518 cod.civ.


Apposizione e rimozione di sigilli

Apposizione

Su istanza dell'esecutore testamentario, degli aventi diritto alla successione (in casi particolari anche di ufficio o su richiesta del pubblico ministero o su istanza di chi coabitava col defunto o che al momento della morte era addetto al suo servizio) e dei creditori può essere disposta l'apposizione dei sigilli.

L'istanza si propone mediante ricorso. All'apposizione dei sigilli procede il tribunale.

Nei comuni in cui non ha sede il tribunale, i sigilli possono essere apposti, in caso d'urgenza, dal giudice di pace.

Se le porte sono chiuse, o si incontrano ostacoli all'apposizione dei sigilli, o sorgono altre difficoltà, tanto prima quanto durante l'apposizione, il giudice può ordinare l'apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni.

Delle cose che possono deteriorarsi, il giudice può ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario.

Per la conservazione delle cose sigillate nomina un custode.

I sigilli non possono essere rimossi e l'inventario non può essere eseguito se non dopo tre giorni dall'apposizione, salvo che il giudice per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato.

Se alcuno degli eredi è incapace, non si può procedere alla rimozione dei sigilli finché non gli sia stato nominato un tutore o un curatore speciale.

Regime fiscale:

Normativa di riferimento: artt. 752 e segg. cod. proc. civ.

Rimozione

La rimozione dei sigilli è ordinata con decreto dal giudice su istanza di una delle stesse persone indicate che possono chiederne l'apposizione.

Chiunque vi ha interesse può fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al giudice, il quale provvede con ordinanza non impugnabile.

La rimozione dei sigilli è eseguita dall'ufficiale che può procedere all'inventario.

Se non occorre l'inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere del tribunale. Nei comuni in cui non ha sede il tribunale la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del giudice di pace.

Regime fiscale:

  • contributo unificato € 70,00
  • 1 marca da € 8,00

Normativa di riferimento: artt. 762 e segg. cod. proc. civ.

Moduli:

  • Ricorso per apposizione dei sigilli su beni ereditari iconaword iconaacroreader
  • Ricorso per la rimozione dei sigilli su beni ereditari iconaword iconaacroreader
  • Opposizione alla rimozione dei sigilli iconaword iconaacroreader

Atti di notorietà

Documenti prenotabili "ONLINE". Ulteriori informazioni sui recapiti della Cancelleria competente, documenti, marche da bollo ecc., sono disponibili nel box informativo che può essere visualizzato selezionando la voce interessata.

In alcuni casi particolari è possibile provare determinati fatti, stati o qualità personali con una dichiarazione resa sotto giuramento da due testimoni (muniti di documento valido) davanti a un pubblico ufficiale

I testimoni non devono essere né parenti né interessati all'atto.

Se si tratta di atto notorio di successione testamentaria è necessario esibire il verbale di pubblicazione del testamento.

In ogni caso, per gli atti notori ad uso successorio è necessario essere a conoscenza delle generalità complete del defunto e degli eredi.

Ufficio giudiziario: Tribunale (Sede Principale o Sezione Distaccata) - Giudice di Pace

Normativa di riferimento: Art. 30 legge 241/90 e succ. mod. - Atti di notorietà.

1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.

2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

Note: L'interessato deve presentarsi in Cancelleria con 2 testimoni che renderanno la dichiarazione sotto il vincolo del giuramento.

La prenotazione online dei seguenti atti è in fase completamento.

  • Richiesta atto notorio per Nascita - Cittadinanza - Residenza iconaword iconaacroreader
  • Richiesta atto notorio per Libertà di stato per Matrimonio iconaword iconaacroreader
  • Richiesta atto notorio per Dati anagrafici per Immigrazione iconaword iconaacroreader

Cosa occorre

  • 1 marca da bollo da € 14,62 per l'originale dell'atto

Per ritirare la copia dell'atto

- URGENTE - (ritiro il giorno stesso della richiesta):

  • 1 marca da bollo da € 14,62
  • 1 marca da bollo da € 18,60

- SENZA URGENZA - (ritiro dopo 3 gg. dalla richiesta):

  • 1 marca da bollo da € 14,62
  • 1 marca da bollo da € 6,20

Eredità giacente

Se il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e cioè del luogo dell'ultimo domicilio del defunto al momento della morte, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità.

Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, è iscritto nel registro delle successioni.

Il curatore è tenuto a procedere all'inventario dell'eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal tribunale il danaro che si trova nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.

Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale.

Se però qualcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità.

Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata.

L'amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del giudice, il quale, quando lo crede opportuno, può fissare al curatore termini per la presentazione dei conti della gestione e può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.

Gli atti del curatore che eccedono l'ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice.

La vendita dei beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell'inventario salvo che il giudice, con decreto motivato, non disponga altrimenti.

La vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessità o utilità evidente.

  • contributo unificato € 70,00
  • 1 marca da € 8,00

Normativa di riferimento: artt. 528 e segg. cod. proc. civ.; artt. 781 e segg. cod. proc. civ.

Moduli

  • Ricorso per apertura di eredità giacente iconaword iconaacroreader

Esecuzione testamentaria

Documenti prenotabili "ONLINE". Ulteriori informazioni sui recapiti della Cancelleria competente, documenti, marche da bollo ecc., sono disponibili nel box informativo che può essere visualizzato selezionando la voce interessata.

Con il testamento il 'de cuius' può nominare uno o più esecutori testamentari e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione.

Se sono nominati più esecutori testamentari essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.

Il testatore può autorizzare l'esecutore testamentario a sostituire altri a sè stesso, qualora egli non possa continuare nell'ufficio

I minori di età e gli incapaci (interdetti, inabilitati) non possono essere nominati esecutori testamentari.

Anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario.

L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione, e cioè del luogo dell'ultimo domicilio del defunto al momento della morte, e deve essere annotata nel registro delle successioni.

L'accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine.

L'autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione, decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante.

L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto; deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte.

Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l'autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno.

L'esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia e può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti.

Quando è necessario alienare beni dell'eredità, ne chiede l'autorizzazione all'autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi.

Quando tra i chiamati all'eredità vi sono minori, soggetti dichiarati assenti o interdetti l'esecutore testamentario procede alla apposizione dei sigilli, facendo redigere l'inventario.

Se così ha disposto il testatore, l'esecutore testamentario procede alla divisione tra gli eredi dei beni dell'eredità.

L'esecutore testamentario deve consegnare all'erede, che ne fa richiesta, i beni dell'eredità che non sono necessari all'esercizio del suo ufficio.

Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d'accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l'autorità giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi.

L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno.

L'esecutore testamentario è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.

Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente per la gestione comune.

Su istanza di ogni interessato, l'autorità giudiziaria può esonerare l'esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all'ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.

L'ufficio dell'esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell'eredità.

Le spese fatte dall'esecutore testamentario per l'esercizio del suo ufficio sono a carico dell'eredità.

Normativa di riferimento: artt. 700 e segg. cod. civ.


Imposizione di Cauzione

L'istanza per l'imposizione di una cauzione a carico dell'erede o del legatario, nei casi previsti dalla legge (richiesta di garanzia da parte dei creditori o dei legatari), è proposta, quando non vi è una causa pendente, con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, e cioè del luogo dell'ultimo domicilio del defunto al momento della morte.

Il presidente stabilisce le modalità e l'ammontare della cauzione con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo al presidente della corte d'appello.

Regime fiscale:

  • contributo unificato € 70,00
  • 1 marca da € 8,00

Normativa di riferimento: artt. 750 cod. proc. civ.


Inventario

L'esecutore testamentario, gli aventi diritto alla successione e i creditori possono chiedere al tribunale l'inventario dei beni del defunto, che è eseguito dal cancelliere del tribunale o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal tribunale.

L'istanza si propone con ricorso; il tribunale provvede con decreto.

Regime fiscale:

  • contributo unificato € 70,00

  • 1 marca da € 8,00

Normativa di riferimento: artt. 769 e segg. cod. proc. civ.

Moduli

  • Ricorso per la nomina di cancelliere o notaio per la redazione di inventario nelle successioni iconaword iconaacroreader


Rinuncia all'eredità

Documenti prenotabili "ONLINE". Ulteriori informazioni sui recapiti della Cancelleria competente, documenti, marche da bollo ecc., sono disponibili nel box informativo che può essere visualizzato selezionando la voce interessata.

Se il chiamato all'eredità non intende accettarla, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti, vi deve rinunciare espressamente.

La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una parte dell'eredità stessa.

La rinuncia all'eredità può essere sempre revocata fino a quando il diritto all'accettazione non è prescritto (dieci anni), se l'eredità non è stata acquisita da altri.

I creditori del chiamato all'eredità che ritengono di essere danneggiati dalla rinuncia possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e per conto del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza dei loro crediti.

Atto richiesto: Rinuncia all'eredità.

Ufficio giudiziario: Tribunale o sezione distaccata di Tribunale, competente per territorio in relazione all'ultimo domicilio del defunto.

Elenco dei Comuni del Circondario di Varese, Sede Principale di Varese

Elenco dei Comuni della Circoscrizione della Sede Distaccata di Luino

Normativa di riferimento: artt. 321-374 -394 -519 -527 cod.civ.



Vendita di beni ereditari

L'autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, e cioè del luogo dell'ultimo domicilio del defunto al momento della morte.

Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci (minori, interdetti, inabilitati) deve essere sentito il giudice tutelare.

Il giudice provvede sul ricorso con decreto contro il quale è ammesso reclamo davanti alla Corte di Appello.

Nell'autorizzare la vendita dei beni il tribunale stabilisce che si faccia ai pubblici incanti; a tal fine designa per procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili oppure un cancelliere dello stesso tribunale o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili.

Se al primo incanto non è fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale, il tribunale, se non crede di revocare l'autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, autorizza la vendita a trattative private

Regime fiscale:

  • contributo unificato € 70,00
  • 1 marca da € 8,00

Normativa di riferimento: artt. 747 e segg. cod. proc. civ.

Piazza Cacciatori delle Alpi, 4 - 21100 Varese - tel. 0332.298.511 - P.I. 80100530122

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