Famiglia e Persone

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GUIDA. Come fare per .... proporre istanze e ricorsi o richiedere certificati in materia di Famiglia e Persone


Sommario

LA FAMIGLIA

Moduli

LE PERSONE

Moduli


LA FAMIGLIA

Ufficio competente: Cancelleria Matrimoniale, piazza Cacciatori delle Alpi 4 - 1° piano - tel. (+39) 0332.298.694 - tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Matrimonio

Pubblicazioni

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione, che deve essere richiesta dagli sposi (o da persona da questi incaricata) all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta, a cura dell'ufficiale dello stato civile, nei comuni di residenza degli sposi e deve durare almeno otto giorni.

Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.

Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione perde efficacia e si considera come non avvenuta.

L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto contro cui è possibile presentare ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Ricorso per dispensa o riduzione dei termini di pubblicazioni matrimoniali

Su richiesta degli sposi il tribunale, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione e può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.

Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze.

Ricorso per dispensa dagli impedimenti

In caso di impedimento al matrimonio per vincolo di affinità, entro un certo grado, tra gli sposi, il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale.

Ricorso per dispensa dal termine di 300 giorni a nuovo matrimonio per la donna divorziata

In caso di dall'annullamento del precedente matrimonio o di divorzio la donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, tranne che nel caso di divorzio per inconsumazione del matrimonio e nel caso in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.

In questi casi l'interessata può presentare ricorso al tribunale, che con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.

Regime fiscale:

  • contributo unificato € 70,00
  • 1 marca da € 8,00

Normativa di riferimento: artt. 93 e segg. cod. proc. civ.


Separazione Consensuale

La separazione consensuale è l'atto attraverso il quale i coniugi, di comune accordo, decidono di non vivere più sotto lo stesso tetto e di dividersi legalmente concordando le condizioni che regolano la separazione. Per la separazione consensuale non è necessaria l'assistenza di un legale e la procedura è esente dal pagamento di bolli giudiziari o diritti di cancelleria. La domanda può essere compilata utilizzando il fac-simile allegato, integrato da eventuali ulteriori condizioni concordate tra i coniugi; si può presentare al Tribunale di Varese se in uno dei Comuni su cui ha competenza il Tribunale di Varese si trova la casa coniugale o vi ha residenza o domicilio uno dei coniugi.

Il ricorso per separazione deve indicare, oltre agli altri elementi specificati nel fac-simile, in particolare:

1. la esistenza di figli (legittimi, legittimati o adottati)
2. le condizioni concordate tra i coniugi per:

  • l' affidamento dei figli minori;
  • il contributo al mantenimento dei figli minori (o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti);
  • il reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio (con eventuale iscrizione dei figli minori sui documenti dei genitori)

Per la separazione consensuale vanno presentati i seguenti documenti:

  • ricorso per separazione consensuale in doppia copia, firmato da entrambi i coniugi;
  • estratto dell'Atto di Matrimonio, rilasciato dal comune dove è stato celebrato;
  • certificato cumulativo di Residenza e Stato di famiglia di entrambi i coniugi (se ancora conviventi è sufficiente un certificato)

Il ricorso può essere depositato in Cancelleria anche solo da uno dei coniugi.

Il ricorso deve essere corredato della nota di accompagnamento.

Dopo la presentazione del ricorso i coniugi:

  • dopo circa 15 giorni, devono telefonare o prendere personalmente visione in Cancelleria del giorno e dell'ora dell'udienza fissata per la comparizione davanti al Presidente del Tribunale;
  • devono presentarsi entrambi nel luogo, giorno e ora indicati nel decreto di fissazione dell'udienza di comparizione;
  • dopo circa 45 giorni dalla data dell'udienza possono passare in Cancelleria per richiedere copia del decreto di omologa della separazione.

Regime fiscale:

  • contributo unificato: esente
  • diritti: esente

Normativa di riferimento: art. 158 cod. civ.; art. 711 cod. proc. civ.

Trasferimento di beni

La questione della possibilità di inserire nell'atto di separazione clausole che prevedano il trasferimento di beni immobili è variamente risolta dai Tribunali italiani.

Il Tribunale di Varese ritiene possibile l'inserimento di tali pattuizioni (VEDI AVVISO).

In sede di separazione consensuale (ma anche di divorzio congiunto), perciò, i coniugi possono cedere, l'uno a favore dell'altro oppure a favore dei figli, la proprietà di beni mobili o immobili per assicurare il mantenimento dell'altro coniuge o dei figli minori (ovvero maggiorenni ma non autosufficienti perché, ad esempio, ancora studenti o perché disoccupati).

Tale accordo, che le parti stipulano nell'esercizio del potere di autonomia contrattuale riconosciuto dalla legge, è pienamente valido perché è diretto a soddisfare interessi riconosciuti meritevoli di tutela dall'ordinamento giuridico.

In tali casi, la cessione del bene non costituisce una donazione e non è altro che un modo per assolvere l'obbligo di mantenimento posto dalla legge a carico di un coniuge a favore dell'altro oppure a carico dei coniugi a favore dei figli.

Come fare

Per il trasferimento di immobili é necessario allegare al ricorso per separazione consensuale la documentazione sulla conformità urbanistica oppure dichiarare che l'immobile è conforme alle leggi urbanistiche. In considerazione delle conseguenze penali a cui va incontro chi dichiara fatti non conformi al vero è consigliabile fare effettuare a un tecnico il controllo della regolarità urbanistica dell'immobile da trasferire.

Gli atti di trasferimento, infatti, sono nulli e non possono essere formati dal pubblico ufficiale (notaio o, in questo caso, giudice-cancelliere) se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della licenza edilizia o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero se agli atti stessi non viene allegata copia conforme della relativa domanda, corredata della prova dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione prevista dalla legge.

Per gli immobili costruiti prima del 2 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 2 settembre 1967. Tale dichiarazione può essere inserita nel ricorso per separazione oppure in documento separato da allegarsi all'atto medesimo.

In caso di terreni occorre produrre il certificato di destinazione urbanistica a pena di nullità dell'atto di cessione.

Normativa di riferimento: artt. 155, 158 Cod. Civ.; 711 Cod. Proc. Civ.; artt. 4 e 6 legge n. 898 del 1970 e successive modificazioni; art. 1322 Cod. Civ.; artt. 18 e 40 legge 28 febbraio 1985 n. 47.


Separazione Giudiziale

La separazione giudiziale può essere richiesta da un coniuge anche se l'altro non è d'accordo. La procedura è esente da bolli giudiziari o diritti di cancelleria. Per ottenere la separazione giudiziale è indispensabile l'assistenza di un legale.

Regime fiscale:

  • contributo unificato: esente
  • diritti: esente

Normativa di riferimento: artt. 151 e segg. cod. civ., artt. 706 e segg. cod. proc. civ.

Cessazione degli effetti della separazione

I coniugi si possono riconciliare sia nel corso del procedimento di separazione sia successivamente. La riconciliazione in corso di procedimento comporta l'abbandono della domanda di separazione; quella intervenuta successivamente alla sentenza di separazione fa cessare gli effetti del provvedimento. Per riconciliarsi dopo la sentenza di separazione non è necessario l'intervento del giudice; basta l'accordo dei coniugi che può manifestarsi in una espressa dichiarazione in tal senso o in un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. La riconciliazione cancella i fatti che hanno dato luogo separazione. Una nuova separazione può essere pronunziata solo per fatti e comportamenti intervenuti successivamente alla riconciliazione.

Normativa di riferimento: artt 154 - 157 cod. civ. - 708, comma secondo, e 711 cod. proc. civ.

Il divorzio congiunto può essere chiesto quando entrambi i coniugi sono d'accordo per l'ottenimento del divorzio e concordano le condizioni relative ai figli ed ai rapporti patrimoniali che lo regolano.
Le persone separate da 3 anni (che si contano dalla data dell'udienza presidenziale di separazione consensuale o giudiziale) possono chiedere il divorzio ed ottenere la "cessazione degli effetti civili del matrimonio", se si tratta di matrimonio religioso, oppure lo "scioglimento del matrimonio" se si tratta di matrimonio celebrato con rito civile.
La procedura è esente dal pagamento di bolli giudiziari o diritti di cancelleria. Per chiedere il divorzio congiunto è necessario rivolgersi ad un legale, che può essere lo stesso per entrambi i coniugi.

Il ricorso deve essere corredato della nota di accompagnamento.

Regime fiscale:

  • contributo unificato: esente
  • diritti: esente

Normativa di riferimento: art. 4, comma 16, Legge 1970 n. 898 e successive modificazioni

Trasferimento di beni


Divorzio Congiunto

Il divorzio congiunto può essere chiesto quando entrambi i coniugi sono d'accordo per l'ottenimento del divorzio e concordano le condizioni relative ai figli ed ai rapporti patrimoniali che lo regolano.
Le persone separate da 3 anni (che si contano dalla data dell'udienza presidenziale di separazione consensuale o giudiziale) possono chiedere il divorzio ed ottenere la "cessazione degli effetti civili del matrimonio", se si tratta di matrimonio religioso, oppure lo "scioglimento del matrimonio" se si tratta di matrimonio celebrato con rito civile.
La procedura è esente dal pagamento di bolli giudiziari o diritti di cancelleria.
Per chiedere il divorzio congiunto è necessario rivolgersi ad un legale, che può essere lo stesso per entrambi i coniugi.
Il ricorso deve essere corredato della nota di accompagnamento.

Regime fiscale:
- contributo unificato: esente
- diritti: esente

Normativa di riferimento: art. 4, comma 16, Legge 1970 n. 898 e successive modificazioni


Divorzio Giudiziale

Il divorzio giudiziale può essere chiesto da un coniuge anche se l'altro non è d'accordo.
Le persone separate da 3 anni (che si contano dalla data dell'udienza presidenziale di separazione consensuale o giudiziale), possono chiedere il divorzio ed ottenere la "cessazione degli effetti civili del matrimonio", se si tratta di matrimonio religioso, oppure lo "scioglimento del matrimonio" se si tratta di matrimonio celebrato con rito civile.
La procedura è esente dal pagamento di bolli giudiziari o diritti di cancelleria. Per proporre domanda di divorzio giudiziale è necessaria l'assistenza di un legale.

Regime fiscale:

  • contributo unificato: esente
  • diritti: esente

Normativa di riferimento: artt. 1 e segg. Legge 1970 n. 898 e successive modificazioni


Modifica delle Condizioni di Separazione o Divorzio

Si può ottenere la modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione consensuale o giudiziale oppure in sede di divorzio congiunto o giudiziale rivolgendosi ad un legale.
Se la richiesta di modifica delle condizioni è concordata tra i coniugi (cioè entrambi i coniugi vogliono le stesse modifiche), la domanda può essere presentata anche senza l'assistenza di un legale. La domanda può avere il contenuto del fac-simile allegato.

Regime fiscale:

  • contributo unificato: esente
  • diritti: esente

Normativa di riferimento: art. 710 cod. proc. civ., art. 9 Legge 1970 n. 898 e successive modificazioni


Ricorso per il mantenimento dei figli

Si può ricorrere al Tribunale per ottenere che il genitore (anche naturale) di un figlio minore, o maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente, contribuisca al mantenimento del figlio; è necessaria l'assistenza di un legale. La procedura è esente dal pagamento di bolli giudiziari o diritti di cancelleria.

Regime fiscale:

  • contributo unificato: esente
  • diritti: esente

Normativa di riferimento: artt. 147 e 148 cod. civ.


Ricorso a tutela del coniuge separato o divorziato

Qualora il coniuge obbligato non rispetti le condizioni economiche previste dalla separazione o dal divorzio, il coniuge avente diritto può chiedere al Tribunale un provvedimento per ottenere il pagamento diretto da parte del datore di lavoro (o del terzo che è tenuto periodicamente al pagamento di somme di denaro) del coniuge inadempiente oppure il sequestro dei beni del coniuge obbligato a versare l'assegno. Per questa richiesta è necessario rivolgersi ad un legale.

Regime fiscale:

  • contributo unificato: esente
  • diritti: esente

Normativa di riferimento: artt. 156 cod. civ., art. 8 Legge 1970 n. 898 e successive modificazioni


Ricorso per la protezione contro gli abusi familiari

Qualora uno dei coniugi (o il convivente oppure un altro familiare) tenga un comportamento pregiudizievole nei confronti dell'altro coniuge (o convivente oppure altro componente del nucleo familiare), si può chiedere al Tribunale un provvedimento per ottenere una misura di protezione (cessazione della condotta illegittima; allontamento del responsabile; intervento dei servizi sociali; pagamento di un assegno periodico) per la durata di sei mesi, salvo proroga per gravi motivi. Per questa richiesta è necessario rivolgersi ad un legale.

Regime fiscale:

  • contributo unificato: esente
  • diritti: esente

Normativa di riferimento: artt. 342 bis e segg. cod.civ., Legge4 aprile 2001 n. 154; art. 736 bis cod. proc. civ.

Moduli

  • Ricorso per dispensa dal termine di 300 giorni a nuovo matrimonio per la donna divorziata iconaword iconaacroreader
  • Ricorso per dispensa dagli impedimenti iconaword iconaacroreader
  • Ricorso per dispensa o riduzione dei termini di pubblicazioni matrimoniali iconaword iconaacroreader
  • Separazione consensuale iconaword iconaacroreader
  • Divorzio congiunto iconaword iconaacroreader
  • Modifica delle condizioni di separazione o divorzio iconaword iconaacroreader
  • Ricorso per il mantenimento dei figli iconaword iconaacroreader
  • Ricorso a tutela del coniuge separato o divorziato iconaword iconaacroreader
  • Ricorso per la protezione contro gli abusi familiari iconaword iconaacroreader


LE PERSONE (v. anche Il Giudice Tutelare)

Ufficio competente: Cancelleria Contenzioso Civile, piazza Cacciatori delle Alpi 4 - 1° piano - tel. (+39) 0332.298.549 - Cancelleria Giudice Tutelare piazza Cacciatori delle Alpi 4 - 1° piano - tel. (+39) 0332.298.694 - tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Adozione di maggiorenne

Chi può farla

Chiunque, purché abbia compiuto 35 anni (riducibili a 30 su autorizzazione del tribunale, concessa in presenza di circostanze eccezionali che consigliano l'adozione) e abbia un'età superiore di almeno 18 anni di quella dell'adottando, può adottare una persona maggiorenne proponendo ricorso al tribunale ordinario (per l'adozione di persone minori di età è competente il Tribunale per i minorenni).

Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.

Condizioni e requisiti

L'adozione non può essere accordata in presenza di figli (legittimi o legittimati, naturali riconosciuti dall'adottante) minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti. E' necessario, oltre al consenso dell'adottante ed dell'adottando, l'assenso del coniuge di entrambi, se coniugati e non legalmente separati, nonché dei genitori dell'adottando.

Se l'assenso è negato, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la potestà o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.

Effetti

L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori l'adottato può aggiungere al cognome dell'adottante anche quello originariamente attribuitogli.

Salvo alcune eccezioni, l'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine e l'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato né tra l'adottato e i parenti dell'adottante. L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione.

L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia. Finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

Revoca

In casi particolari l'adozione può essere revocata dal Tribunale su domanda sia dell'adottante sia dell'adottato.

Regime fiscale:

  • contributo unificato: € 70,00
  • diritti: € 8,00

Normativa di riferimento: artt. 291 e segg. cod. civ.


Rettifica di atti dello stato civile

Chi intende promuovere

  • la rettificazione di un atto dello stato civile
  • la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito
  • la formazione di un atto omesso
  • la cancellazione di un atto indebitamente registrato

od intende opporsi ad un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile

  • di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione
  • di eseguire una trascrizione, una annotazione od altro adempimento,

deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento.

La rettificazione di un atto dello stato civile può essere promossa, in ogni tempo, anche dal procuratore della Repubblica.

Il tribunale può, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l'audizione dell'ufficiale dello stato civile.

Il tribunale, prima di provvedere, deve sentire il procuratore della Repubblica e gli interessati e richiedere, se dei caso, il parere del giudice tutelare.

Sulla domanda il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata .

L'ufficiale dello stato civile, d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al Prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l'atto nonché agli interessati.

L'ufficiale dello stato civile provvede nello stesso modo nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all'estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio naturale, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana. Quest'ultimo cognome deve essere indicato nell'annotazione.

Avverso la correzione, il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, opposizione mediante ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata

l tribunali della Repubblica sono competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni di cui ai precedenti articoli anche per gli atti dello stato civile ricevuti
da autorità straniere, trascritti in Italia, ed a provvedere per la cancellazione di quelli indebitamente trascritti nonché per la formazione di quelli omessi o indisponibili che si sarebbero dovuti registrare in Italia.

La competenza spetta al tribunale nel cui circondario si sarebbe dovuto registrare l'atto ovvero al tribunale per i minorenni che ha pronunciato sull'adozione di minore straniero.

Il cancelliere trasmette di ufficio, per l'esecuzione, all'ufficiale dello stato civile copia dei decreti emessi dal Tribunale; in mancanza i decreti sono acquisiti dall'ufficiale dello stato civile su richiesta anche verbale di chiunque vi ha interesse.

Regime fiscale:

  • contributo unificato: esente
  • diritti: € 8,00

Normativa di riferimento: art. 95 e segg. DPR 3 novembre 2000 n. 390


Rilascio passaporto

Il genitore che si vuole recare all'estero da solo o con il figlio minore e che manca dell'assenso del coniuge (e lo stesso dicasi per i soggetti incapaci in mancanza dell'assenso di chi ne ha la rappresentanza) deve richiedere l'autorizzazione al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore (Se il minore risiede all'estero è competente l'autorità consolare del paese di residenza).

La regola generale è quella che per espatriare è sufficiente l'assenso di chi potrebbe opporsi.

L'autorizzazione è necessaria:

  • per il genitore di figli minori (legittimi o naturali) in mancanza dell'assenso del coniuge, a prescindere dallo stato di separazione e/o divorzio
  • per il minorenne, quando manchi l'assenso di entrambi i genitori (legittimi o naturali)
  • per le persone sottoposte a potestà tutoria prive dell'assenso della persona che la esercita

Alla domanda (in carta semplice) devono essere allegati il verbale di separazione o la sentenza di divorzio e ogni utile documentazione da cui risulti l'impossibilità di acquisire il consenso di chi potrebbe opporsi (ad es. perché irreperibile).

Il Ministero dell'Interno ritiene necessario acquisire l'assenso esplicito dell'altro genitore all'atto della richiesta di passaporto, pur in presenza di una sentenza di separazione o di divorzio da cui risulti il reciproco assenso dei coniugi all'espatrio. Ciò perché è necessario verificare il perdurare delle condizioni esistenti all'atto della separazione o dei divorzio, nell'interesse primario dei figli minori, considerata anche la frequenza dei casi di genitori che si sottraggono agli obblighi di assistenza materiale e morale nei confronti dei figli (risposta a quesito n. 400/A/2004/59/P//23.13.20 del 20 gennaio 2004).

Regime fiscale:

  • contributo unificato: esente per richiesta fatta per interesse del minore, in tutti gli altri casi Euro 70,00.
  • diritti: € 8,00 (per tutte le ipotesi).

Normativa di riferimento: art. 24 Legge 21 novembre 1967 n. 1185 e successive modificazioni


La donazione di organi fra viventi

Chi può donare

In generale gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati (art. 5 c.c.). Tuttavia, in alcuni casi la legge (L. 458/67 e L. 483/99) consente il trapianto di alcuni organi (rene; fegato) tra viventi.

La donazione è consentita tra consanguinei (genitori/figli/fratelli) e solo in mancanza di questi o se questi non siano idonei o disponibili può essere effettuata da altri parenti o anche estranei, purché sia rispettato il carattere "gratuito" dell'atto.

Qualsiasi pattuizione privata che preveda un compenso in denaro o altra utilità è nulla e di nessun effetto. L'atto di disposizione è sempre revocabile sino al momento dell'intervento chirurgico e non fa sorgere diritti di sorta del donatore nei confronti del ricevente.

Come si fa

L'atto di disposizione e destinazione dell'organo è ricevuto dal giudice del luogo in cui risiede il donatore o ha sede l'istituto autorizzato al trapianto.

La donazione dell'organo è autorizzata a condizione che il donatore abbia raggiunto la maggiore età, sia in possesso della capacità di intendere e di volere, sia a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto del rene tra viventi e sia consapevole delle conseguenze personali che il suo sacrificio comporta.

Il giudice accerta l'esistenza di tali condizioni nonché che il donatore si è determinato all'atto della donazione di un rene liberamente e spontaneamente e quindi redige per iscritto le relative dichiarazioni. Il giudice accerta anche l'esistenza del giudizio tecnico favorevole al prelievo ed al trapianto del rene contenuto nel referto medico collegiale che il direttore dell'Istituto autorizzato al trapianto, con i suoi collaboratori e con la partecipazione di un medico di fiducia del donatore, provvede a redigere e che deve attestare l'idoneità del donatore anche sotto l'aspetto della istocompatibilità nonché l'esistenza della indicazione clinica al trapianto nel paziente.

Eseguiti tutti gli anzidetti accertamenti il giudice può concedere, con decreto da emettersi entro tre giorni, il nulla osta all'esecuzione del trapianto. In caso contrario ed entro lo stesso termine, dichiara, con decreto motivato, il proprio rifiuto.

Contro tale decreto si può proporre reclamo con ricorso al Tribunale, che si pronuncia in camera di consiglio.

Regime fiscale

Tutti gli atti del procedimento davanti al giudice e al tribunale sono esenti da tasse di registro e bollo.

Moduli

  • Istanza per l'autorizzazione al trapianto iconaword iconaacroreader

Riferimenti normativi

  • Legge 26 giugno 1967 n. 458 - Trapianto del rene tra persone viventi
  • Legge 16 Dicembre 1999, n. 483 - Norme per consentire il trapianto parziale di fegato

Figli minori

Interdizione

Inabilitazione

Amministrazione di sostegno

Trattamento sanitario obbligatorio

Interruzione volontaria della gravidanza

Moduli

  • Amministrazione di sostegno iconaword iconaacroreader
  • Ricorso al Giudice Tutelare iconaacroreader
  • Reclamo al Tribunale contro i provvedimenti del giudice tutelare iconaacroreader
  • Reclamo alla Corte di Appello contro i provvedimenti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno
  • Istanza di autorizzazione rilascio passaporto iconaword iconaacroreader
  • Rendiconto al giudice tutelare iconaword iconaacroreader
  • Istanza di liquidazione compenso tutela iconaacroreader
  • Istanza riepilogo ore-spese (formato excel) iconaacroreader

Soggiorno e Espulsione di Straniero


Soggiorno dello straniero

Il visto di ingresso. Lo straniero (cioè il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide) può fare ingresso nel territorio dello Stato solo se è in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso

Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero o in casi particolari anche, per soggiorni non superiori a tre mesi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.

Nel rilasciare il visto di ingresso, l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia.

L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni; in casi particolari il visto di soggiorno può essere di maggiore durata.

Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi.

Il permesso di soggiorno. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente e siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, dalle autorità italiane o di uno Stato dell'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi internazionali.

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al Questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato.

La durata non può comunque essere:

  • superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
  • superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso é tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
  • superiore alle necessità specificamente documentate.

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.

La durata del permesso di soggiorno per lavoro non può superare:

  • per uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
  • per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
  • per un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.

Nei casi di ricongiungimento familiare la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni.

Rinnovo. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al Questore della provincia in cui dimora almeno trenta giorni prima della scadenza (per quello di lavoro almeno novanta giorni o sessanta giorni, a seconda del tipo di contratto di lavoro).

Il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno é stato rilasciato, esso é revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato

La Carta di soggiorno. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al Questore il rilascio della carta di soggiorno per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi.

La carta di soggiorno é a tempo indeterminato.

La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.

La carta di soggiorno é negata se lo straniero è rinviato a giudizio in un procedimento penale o se è stato condannato per taluni tipi di delitto.

Diritto all'unità familiare e tutela dei minori. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri é riconosciuto agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.

In casi in cui interessato sia un minore deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo.

Ricongiungimento familiare. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

  • coniuge non legalmente separato;
  • figli a carico;
  • genitori a carico;
  • parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la legislazione italiana.

Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

A meno che non si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità di un alloggio e di un reddito annuo adeguato.

La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare è presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente.

Permesso di soggiorno per motivi familiari. Il permesso di soggiorno per motivi familiari é rilasciato:

  • allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare;
  • agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
  • al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia;
  • al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia.

Il permesso di soggiorno per matrimonio è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio siano nati figli.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero ed é rinnovabile insieme con quest'ultimo.

Tutela giurisdizionale

Ufficio competente: Tribunale di Varese - Cancelleria "Volontaria Giurisdizione", piazza Cacciatori delle Alpi 4 - 1° piano (+39)0332/298522 - 724 tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al Tribunale ordinario del luogo in cui risiede.

Il Tribunale provvede sul ricorso dopo avere sentito l'interessato.

Il decreto che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.

Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa.

Moduli

Per ragioni organizzative interne del Tribunale di Varese il ricorso contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare deve essere presentato alla cancelleria insieme a una nota di accompagnamento (1 iconaword iconaacroreader) appositamente predisposta per facilitare le operazioni di iscrizione del ricorso nel corrispondente registro.

Normativa di riferimento: DLgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni


Espulsione dello straniero

Casi di espulsione

In casi particolari lo straniero extracomunitario, e cioè il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea o l'apolide, può essere espulso dal territorio dello Stato con provvedimento del Ministro dell'interno o del Prefetto.

Espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

Espulsione per immigrazione clandestina e altre condizioni soggettive. L'espulsione é disposta dal Prefetto quando lo straniero:

a) é entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera;

b) si é trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno é stato revocato o annullato, ovvero é scaduto da più di sessanta giorni e non é stato chiesto il rinnovo;

c) è abitualmente dedito a traffici delittuosi; per la condotta ed il tenore di vita deve ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; per il comportamento deve ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sia dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica; appartiene ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate prima al punto c), sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una misura di prevenzione di carattere personale o patrimoniale.

Espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo. Inoltre, il Ministro dell'interno o, su sua delega, il Prefetto può disporre l'espulsione dello straniero appartenente a gruppi sovversivi o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

Modalità dell'espulsione. L'espulsione é disposta in ogni caso con decreto motivato.

Nulla osta. Quando lo straniero é sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il Questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria

Accompagnamento alla frontiera. L'espulsione é sempre eseguita dal Questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Nei confronti dello straniero che si é trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno é scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne é stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il Questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il Prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

Trattenimento presso un Centro di Permanenza Temporanea. Quando non é possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il Questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino.

Tutela giurisdizionale

Ufficio competente: Giudice di Pace di Varese - Cancelleria, piazza Cacciatori delle Alpi 4 - piano terra (+39)0332/298667 - tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00

In materia di espulsione è prevista la tutela dello straniero espulso, a seconda dei casi, davanti al Giudice di Pace e davanti al TAR Lazio.

In particolare, è previsto l'intervento del Giudice di Pace in due momenti, nella esecuzione del provvedimento di espulsione, che è soggetto a convalida, e nella decisione dell'eventuale ricorso contro alcuni tipi di provvedimento di espulsione.

Le ipotesi di intervento giudiziario del Giudice di Pace sono:

  1. Convalida del provvedimento del Questore di accompagnamento alla frontiera di straniero espulso per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o perché irregolare in quanto entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera o trattenutosi nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto (art. 13, comma 5 bis, DLgs n. 286/1998)
  2. Convalida del provvedimento del Questore di trattenimento in un centro di permanenza temporanea di straniero in attesa di esecuzione del decreto di espulsione (art. 14, commi 3 e 4, DLgs n. 286/1998 e successive modificazioni)
  3. Convalida del provvedimento del Questore di esecuzione del decreto di espulsione di straniero per motivi di prevenzione del terrorismo (art. 3, comma secondo, DL n. 144/2005)
  4. Ricorso contro il decreto emesso dal Prefetto di espulsione di stranieri per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (art. 13, commi 2 e 8, DLgs n. 286/1998 e successive modificazioni).

Convalida. Sia che disponga l'accompagnamento alla frontiera sia che disponga il trattenimento in un CPT, il Questore comunica al Giudice di Pace del luogo, entro quarantotto ore dalla sua adozione, il provvedimento di esecuzione dell'espulsione.

L'esecuzione del provvedimento del Questore é sospesa fino alla decisione sulla convalida.

L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio, con la partecipazione necessaria di un difensore, che deve essere tempestivamente avvertito. Anche l'interessato deve essere tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza; l'udienza può essere tenuta anche in un locale idoneo reso disponibile dalla Questura.

Allo straniero é assicurata l'assistenza legale; se non ha un difensore di fiducia, il giudice gli nomina un difensore, scegliendolo da un apposito elenco formato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Ove necessario, allo straniero è assicurata anche l'assistenza di un interprete.

L'assistenza legale dello straniero è a carico dello Stato.

L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati.

Il giudice deve provvedere alla convalida entro le successive quarantotto ore; dopo avere verificato che siano stati osservati i termini previsti e che sussistano i requisiti richiesti dalla legge e dopo avere sentito l'interessato, se è comparso, il giudice emette un decreto motivato con cui accoglie o rigetta la richiesta di convalida. Se la decisione del giudice non interviene nel termine prescritto o se la richiesta di convalida non viene accolta, il provvedimento del Questore perde ogni effetto.

Il termine di quarantotto ore entro il quale il Giudice di Pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria da parte del Questore.

Il decreto di convalida può essere impugnato davanti alla Corte di Cassazione. Il relativo ricorso, però, non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale.

Ricorso. Il decreto di espulsione nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

Contro il decreto di espulsione del Prefetto può essere presentato unicamente il ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione.

Il termine per opporsi all'espulsione é di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il Giudice di Pace accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con provvedimento motivato, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.

Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dall'interessato e può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso da parte dell'interessato é autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana.

Anche in questo caso allo straniero é assicurata l'assistenza legale; se non ha un difensore di fiducia, il giudice gli nomina un difensore, scegliendolo da un apposito elenco formato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Ove necessario, allo straniero è assicurata anche l'assistenza di un interprete.

L'assistenza legale dello straniero è a carico dello Stato.

Se il ricorso é stato tempestivamente proposto, il Giudice di Pace fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini é inammissibile.

Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice é notificato, a cura della cancelleria, all'autorità che ha emesso il provvedimento.

L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati.

La decisione non é reclamabile ma é impugnabile per Cassazione.

Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Contro il decreto di espulsione di stranieri emesso dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o per motivi di prevenzione del terrorismo é ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma (art. 13, comma 11, DLgs n. 286/1998 e successive modificazioni; art. 3, comma 4, decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito nella legge 31 luglio 2005, n. 155).

Sanzioni in caso di violazione del divieto di reingresso

Lo straniero espulso é rinviato allo Stato di appartenenza; se questo non é possibile viene rinviato allo Stato da cui proviene.

Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero é punito con la reclusione da uno a quattro anni ed é nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso é punito con la pena della reclusione, in misura maggiore se lo straniero, già denunciato ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale.

E' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

Il divieto di reingresso opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia.

Normativa di riferimento: artt. 13, 14 e 15 DLgs. 25 luglio 1998 n. 286; art. 3 DL. 27 luglio n. 144 convertito, con modifiche, nella Legge 31 luglio 2005 n. 155.


Soggiorno e Allontanamento di Cittadino U. E.

Soggiorno del cittadino U.E.

I cittadini dell'Unione Europea hanno diritto di soggiornare nel territorio dello Stato, a seconda dei casi, per un periodo fino a tre mesi o per un periodo superiore.

Diritto di soggiorno fino a tre mesi. I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

Analogo diritto spetta ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validità, che hanno fatto ingresso regolarmente nel territorio nazionale.

Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi. Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:

a) e' lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;

b) dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

c) e' iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

d) e' familiare del cittadino dell'Unione che a sua volta ha diritto al soggiorno:

  • 1. coniuge;
  • 2. partner del cittadino dell'Unione in virtù di un legame registrato sulla base della legislazione di uno Stato membro ed equiparato dalla legislazione dello Stato membro ospitante al matrimonio;
  • 3. discendente diretto del cittadino dell'Unione e del coniuge o partner di età inferiore a 21 anni o a carico;
  • 4. ascendente diretto del cittadino dell'Unione e del coniuge o partner a carico.

Il diritto di soggiorno e' esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione che a sua volta abbia diritto al soggiorno.

Dichiarazione di presenza. In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare può presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale.

Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi.

Conservazione del diritto di soggiorno. Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno quando:

a) e' temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;

b) e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed e' iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero dichiara, nelle forme di legge (articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297), di essere nella immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;

c) e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si e' trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, e' iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero dichiara, nelle forme di legge (articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297), di essere nella immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;

d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione europea.

- Familiari che hanno la cittadinanza di uno Stato membro. Il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio nazionale non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente (e cioè abbiano soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale) o siano in possesso dei requisiti per ottenere il soggiorno per un periodo superiore a tre mesi.

- Familiari che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro. Il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell'Unione ed abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente (e cioè abbiano soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale) o dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti, affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il loro soggiorno, nonché di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni.

La partenza del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale o il suo decesso non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l'affidamento, indipendentemente dal requisito della cittadinanza, se essi risiedono nello Stato e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, e fino al termine degli studi stessi

Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio.

- Familiari che hanno la cittadinanza di uno Stato membro. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio dei cittadini dell'Unione non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente (e cioè abbiano soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale) o siano in possesso dei requisiti per ottenere il soggiorno per un periodo superiore a tre mesi.

- Familiari che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell'Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente (e cioè abbiano soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale) o che si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) il matrimonio e' durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento;

b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;

c) l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare;

d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.

Tutela giurisdizionale.

Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di soggiorno e' ammesso ricorso al Tribunale ordinario del luogo ove dimora il richiedente.

Il Tribunale provvede, sentito l'interessato, in camera di consiglio.

Moduli

Per ragioni organizzative interne del Tribunale di Varese il ricorso contro il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di soggiorno deve essere presentato alla cancelleria insieme a una nota di accompagnamento (2 iconaword iconaacroreader) appositamente predisposta per facilitare le operazioni di iscrizione del ricorso nel corrispondente registro.

Ufficio competente: Tribunale di Varese - Cancelleria "Volontaria Giurisdizione", piazza Cacciatori delle Alpi 4 - 1° piano (+39)0332/298522 - 724 tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Normativa di riferimento: Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; Decreto Legislativo 28 febbraio 2008, n. 32

Allontanamento del cittadino U.E.

I cittadini dell'Unione Europea e i loro familiari possono essere allontanati dal territorio nazionale solo in casi particolari.

I casi di allontanamento sono:

  • Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno
  • Allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza, per altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza

Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno

Motivi. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, può essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato, salvo che ricorrano le condizioni previste dalla legge per la conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione europea o per il mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio.

Modalità. Il provvedimento e' adottato dal Prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, con atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento e' adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua età, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine ed e' tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese, e riporta le modalità di impugnazione, nonché il termine per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non può prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.

Tutela giurisdizionale. Avverso il provvedimento di allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno può essere presentato ricorso al Tribunale ordinario del luogo in cui ha sede l'autorità che lo ha disposto.

Ricorso. Il ricorso deve essere presentato, a pena d'inammissibilità, entro venti giorni dalla notifica del provvedimento di allontanamento e deve essere deciso entro i successivi trenta giorni.

Il ricorso può essere sottoscritto personalmente dall'interessato e può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato. In tale caso la sottoscrizione e' autenticata dai funzionari presso le rappresentanze diplomatiche che ne certificano l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana. Presso le stesse autorità sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.

La parte può stare in giudizio personalmente.

Istanza di sospensione. Contestualmente al ricorso può essere presentata istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di sospensione, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale.

Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui e' stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento e' consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine e alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal Questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.

Il Tribunale provvede, sentito l'interessato, in camera di consiglio.

Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed e' stata presentata istanza di sospensione, il giudice decide con priorità sulla stessa prima della scadenza fissata per l'allontanamento.

Nel caso in cui il ricorso e' respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.

Moduli

Per ragioni organizzative interne del Tribunale di Varese il ricorso contro il provvedimento di allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno deve essere presentato alla cancelleria insieme a una nota di accompagnamento (3 iconaword iconaacroreader) appositamente predisposta per facilitare le operazioni di iscrizione del ricorso nel corrispondente registro.

Ufficio competente: Tribunale di Varese - Cancelleria "Volontaria Giurisdizione", piazza Cacciatori delle Alpi 4 - 1° piano (+39)0332/298522 - 724 tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza, per altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza

Motivi. Il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza, per altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, ne' da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti.

Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.

I titolari del diritto di soggiorno permanente possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza, salvo l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore.

Le malattie o le infermità che possono giustificare limitazioni alla libertà di circolazione nel territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreché siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono giustificare l'allontanamento.

Modalità. Il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza e quello di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato sono adottati dal Ministro dell'interno. Negli altri casi il provvedimento di allontanamento è adottato dal prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario.

I provvedimenti di allontanamento sono motivati, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato.

Se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento e' accompagnato da una traduzione del suo contenuto, anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui comprensibile o, se ciò non e' possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo la preferenza indicata dall'interessato.

Il provvedimento e' notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, può essere ridotto a dieci giorni. Il provvedimento indica anche la durata del divieto di reingresso che non può essere superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per i motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri casi.

Il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza e' immediatamente eseguito dal questore ed è soggetto a convalida da parte dell'autorità giudiziaria.

Se il destinatario del provvedimento di allontanamento si trattiene oltre il termine fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale. Anche tale provvedimento è soggetto a convalida da parte dell'autorità giudiziaria.

Revoca. Il destinatario del provvedimento di allontanamento può presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere indicati gli elementi idonei a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato il divieto del reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorità che ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.

Sanzioni in caso di violazione del divieto di reingresso. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, e' punito con la pena della reclusione nel caso di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato. Il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento e' immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non e' definitiva.

Il giudice procede con rito direttissimo. In caso di condanna, salvo che il provvedimento sia emesso direttamente dal giudice, e' adottato un nuovo provvedimento di allontanamento immediatamente esecutivo, soggetto a convalida da parte dell'autorità giudiziaria.

I provvedimenti di allontanamento sono adottati tenendo conto anche delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario del provvedimento.

Procedimento penale pendente a carico del destinatario del provvedimento di allontanamento

Se il destinatario del provvedimento di allontanamento è sottoposto a procedimento penale, occorre il nulla osta all'autorità giudiziaria.

In deroga alle disposizioni sul divieto di reingresso, il destinatario del provvedimento di allontanamento, sottoposto ad un procedimento penale ovvero parte offesa nello stesso, può essere autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo l'esecuzione del provvedimento, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o di compiere atti per i quali e' necessaria la sua presenza.

Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione e' rilasciata dal Questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento, o del suo difensore.

Tutela giurisdizionale.

In materia di allontanamento è prevista la tutela del cittadino allontanato, a seconda dei casi, davanti al tribunale ordinario e davanti al TAR Lazio.

In particolare, è previsto l'intervento del tribunale ordinario in due momenti, nella esecuzione del provvedimento di allontanamento, che è soggetto a convalida, e nella decisione dell'eventuale ricorso contro alcuni tipi di provvedimento di allontanamento.

Le ipotesi di intervento giudiziario del tribunale ordinario sono:

  1. Convalida del provvedimento del questore di esecuzione del decreto di allontanamento del cittadino dell'Unione europea, o di suo familiare, per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza (art. 20, comma 11, DLgs. 6 febbraio 2007, n. 30, come sostituito dall'art. 1, comma 1 lett. c) DLgs. 28 febbraio 2008 n. 32 e art. 20 ter DLgs. 6 febbraio 2007, n 30, introdotto dall'art. 1, comma 1 lett. d) DLgs. 28 febbraio 2008 n. 32).
  2. Convalida del provvedimento del questore di allontanamento del cittadino dell'Unione europea, o di suo familiare, trattenutosi nel territorio dello Stato oltre il termine fissato (art. 20, comma 12, DLgs. 6 febbraio 2007, n 30, come sostituito dall'art. 1, comma 1 lett. c) DLgs. 28 febbraio 2008 n. 32 e art. 20 ter DLgs. 6 febbraio 2007, n 30, introdotto dall'art. 1, comma 1 lett. d) DLgs. 28 febbraio 2008 n. 32).
  3. Convalida di nuovo provvedimento del questore di allontanamento del cittadino dell'Unione europea, o di suo familiare, rientrato nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso (art. 20, comma 16, DLgs. 6 febbraio 2007, n 30, come sostituito dall'art. 1, comma 1 lett. c) DLgs. 28 febbraio 2008 n. 32 e art. 20 ter DLgs. 6 febbraio 2007, n 30, introdotto dall'art. 1, comma 1 lett. d) DLgs. 28 febbraio 2008 n. 32).
  4. Ricorso contro il decreto di allontanamento del cittadino dell'Unione europea, o dei suoi familiari qualunque sia la loro cittadinanza, per motivi di pubblica sicurezza e per motivi imperativi di pubblica sicurezza (art. 20, comma 1, DLgs. 6 febbraio 2007, n 30, come sostituito dall'art. 1, comma 1 lett. c) DLgs. 28 febbraio 2008 n. 32 e art. 22, comma 2 DLgs. 6 febbraio 2007, n 30, introdotto dall'art. 1, comma 1 lett. e) DLgs. 28 febbraio 2008 n. 32).

Convalida. Il Questore comunica al tribunale ordinario del luogo, entro quarantotto ore dalla sua adozione, il provvedimento di esecuzione dell'allontanamento. L'esecuzione del provvedimento del Questore é sospesa fino alla decisione sulla convalida.

Il giudice deve provvedere alla convalida entro le successive quarantotto ore; dopo avere verificato che siano stati osservati i termini previsti e che sussistano i requisiti richiesti dalla legge e dopo avere sentito l'interessato, se è comparso, il giudice emette un decreto motivato con cui accoglie o rigetta la richiesta di convalida. Se la decisione del giudice non interviene nel termine prescritto o se la richiesta di convalida non viene accolta, il provvedimento del Questore perde ogni effetto.

Il termine di quarantotto ore entro il quale il tribunale deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria da parte del Questore.

Il decreto di convalida può essere impugnato davanti alla Corte di Cassazione. Il relativo ricorso, però, non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale.

Ricorsi. Contro il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi di ordine pubblico può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

Contro il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza e per motivi imperativi di pubblica sicurezza può essere presentato ricorso entro venti giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità, al tribunale ordinario in composizione monocratica in cui ha sede l'autorità che lo ha adottato.

Il tribunale decide in camera di consiglio, sentito l'interessato.

La parte può stare in giudizio personalmente.

I ricorsi, sottoscritti personalmente dall'interessato, possono essere presentati anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in tale caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza.

La procura speciale al patrocinante legale e' rilasciata avanti all'autorità consolare, presso cui sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.

Istanza di sospensione. Insieme ai ricorsi l'interessato può proporre una istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza.

Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed e' stata presentata istanza di sospensione, il giudice decide con priorità sull'istanza di sospensione prima della scadenza del termine fissato per l'allontanamento.

Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui e' stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento sono consentiti, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al procedimento, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.

Nel caso in cui il ricorso e' respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.

Normativa di riferimento: artt. da 3 a 7 del Decreto Legge 29 dicembre 2007 n. 249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2008

Moduli

Per ragioni organizzative interne del Tribunale di Varese il ricorso contro il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza deve essere presentato alla cancelleria insieme a una nota di accompagnamento (3 iconaword iconaacroreader) appositamente predisposta per facilitare le operazioni di iscrizione del ricorso nel corrispondente registro.

Ufficio competente: Tribunale di Varese - Cancelleria "Volontaria Giurisdizione", piazza Cacciatori delle Alpi 4 - 1° piano (+39)0332/298522 - 724 tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Piazza Cacciatori delle Alpi, 4 - 21100 Varese - tel. 0332.298.511 - P.I. 80100530122

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