Soggiorno dello straniero
Il visto di ingresso. Lo straniero (cioè il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide) può fare ingresso nel territorio dello Stato solo se è in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso
Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero o in casi particolari anche, per soggiorni non superiori a tre mesi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.
Nel rilasciare il visto di ingresso, l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia.
L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni; in casi particolari il visto di soggiorno può essere di maggiore durata.
Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi.
Il permesso di soggiorno. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente e siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, dalle autorità italiane o di uno Stato dell'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi internazionali.
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al Questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato.
La durata non può comunque essere:
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superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
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superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso é tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
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superiore alle necessità specificamente documentate.
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.
La durata del permesso di soggiorno per lavoro non può superare:
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per uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
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per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
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per un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.
Nei casi di ricongiungimento familiare la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni.
Rinnovo. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al Questore della provincia in cui dimora almeno trenta giorni prima della scadenza (per quello di lavoro almeno novanta giorni o sessanta giorni, a seconda del tipo di contratto di lavoro).
Il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno é stato rilasciato, esso é revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato
La Carta di soggiorno. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al Questore il rilascio della carta di soggiorno per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi.
La carta di soggiorno é a tempo indeterminato.
La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.
La carta di soggiorno é negata se lo straniero è rinviato a giudizio in un procedimento penale o se è stato condannato per taluni tipi di delitto.
Diritto all'unità familiare e tutela dei minori. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri é riconosciuto agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.
In casi in cui interessato sia un minore deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo.
Ricongiungimento familiare. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
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coniuge non legalmente separato;
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figli a carico;
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genitori a carico;
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parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la legislazione italiana.
Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
A meno che non si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità di un alloggio e di un reddito annuo adeguato.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare è presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente.
Permesso di soggiorno per motivi familiari. Il permesso di soggiorno per motivi familiari é rilasciato:
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allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare;
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agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
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al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia;
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al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia.
Il permesso di soggiorno per matrimonio è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio siano nati figli.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero ed é rinnovabile insieme con quest'ultimo.
Tutela giurisdizionale
Ufficio competente: Tribunale di Varese - Cancelleria "Volontaria Giurisdizione", piazza Cacciatori delle Alpi 4 - 1° piano (+39)0332/298522 - 724 tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al Tribunale ordinario del luogo in cui risiede.
Il Tribunale provvede sul ricorso dopo avere sentito l'interessato.
Il decreto che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.
Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa.
Moduli
Per ragioni organizzative interne del Tribunale di Varese il ricorso contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare deve essere presentato alla cancelleria insieme a una nota di accompagnamento (1
) appositamente predisposta per facilitare le operazioni di iscrizione del ricorso nel corrispondente registro.
Normativa di riferimento: DLgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni
Espulsione dello straniero
Casi di espulsione
In casi particolari lo straniero extracomunitario, e cioè il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea o l'apolide, può essere espulso dal territorio dello Stato con provvedimento del Ministro dell'interno o del Prefetto.
Espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.
Espulsione per immigrazione clandestina e altre condizioni soggettive. L'espulsione é disposta dal Prefetto quando lo straniero:
a) é entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera;
b) si é trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno é stato revocato o annullato, ovvero é scaduto da più di sessanta giorni e non é stato chiesto il rinnovo;
c) è abitualmente dedito a traffici delittuosi; per la condotta ed il tenore di vita deve ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; per il comportamento deve ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sia dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica; appartiene ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate prima al punto c), sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una misura di prevenzione di carattere personale o patrimoniale.
Espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo. Inoltre, il Ministro dell'interno o, su sua delega, il Prefetto può disporre l'espulsione dello straniero appartenente a gruppi sovversivi o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.
Modalità dell'espulsione. L'espulsione é disposta in ogni caso con decreto motivato.
Nulla osta. Quando lo straniero é sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il Questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria
Accompagnamento alla frontiera. L'espulsione é sempre eseguita dal Questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Nei confronti dello straniero che si é trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno é scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne é stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il Questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il Prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
Trattenimento presso un Centro di Permanenza Temporanea. Quando non é possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il Questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino.
Tutela giurisdizionale
Ufficio competente: Giudice di Pace di Varese - Cancelleria, piazza Cacciatori delle Alpi 4 - piano terra (+39)0332/298667 - tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00
In materia di espulsione è prevista la tutela dello straniero espulso, a seconda dei casi, davanti al Giudice di Pace e davanti al TAR Lazio.
In particolare, è previsto l'intervento del Giudice di Pace in due momenti, nella esecuzione del provvedimento di espulsione, che è soggetto a convalida, e nella decisione dell'eventuale ricorso contro alcuni tipi di provvedimento di espulsione.
Le ipotesi di intervento giudiziario del Giudice di Pace sono:
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Convalida del provvedimento del Questore di accompagnamento alla frontiera di straniero espulso per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o perché irregolare in quanto entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera o trattenutosi nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto (art. 13, comma 5 bis, DLgs n. 286/1998)
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Convalida del provvedimento del Questore di trattenimento in un centro di permanenza temporanea di straniero in attesa di esecuzione del decreto di espulsione (art. 14, commi 3 e 4, DLgs n. 286/1998 e successive modificazioni)
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Convalida del provvedimento del Questore di esecuzione del decreto di espulsione di straniero per motivi di prevenzione del terrorismo (art. 3, comma secondo, DL n. 144/2005)
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Ricorso contro il decreto emesso dal Prefetto di espulsione di stranieri per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (art. 13, commi 2 e 8, DLgs n. 286/1998 e successive modificazioni).
Convalida. Sia che disponga l'accompagnamento alla frontiera sia che disponga il trattenimento in un CPT, il Questore comunica al Giudice di Pace del luogo, entro quarantotto ore dalla sua adozione, il provvedimento di esecuzione dell'espulsione.
L'esecuzione del provvedimento del Questore é sospesa fino alla decisione sulla convalida.
L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio, con la partecipazione necessaria di un difensore, che deve essere tempestivamente avvertito. Anche l'interessato deve essere tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza; l'udienza può essere tenuta anche in un locale idoneo reso disponibile dalla Questura.
Allo straniero é assicurata l'assistenza legale; se non ha un difensore di fiducia, il giudice gli nomina un difensore, scegliendolo da un apposito elenco formato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Ove necessario, allo straniero è assicurata anche l'assistenza di un interprete.
L'assistenza legale dello straniero è a carico dello Stato.
L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati.
Il giudice deve provvedere alla convalida entro le successive quarantotto ore; dopo avere verificato che siano stati osservati i termini previsti e che sussistano i requisiti richiesti dalla legge e dopo avere sentito l'interessato, se è comparso, il giudice emette un decreto motivato con cui accoglie o rigetta la richiesta di convalida. Se la decisione del giudice non interviene nel termine prescritto o se la richiesta di convalida non viene accolta, il provvedimento del Questore perde ogni effetto.
Il termine di quarantotto ore entro il quale il Giudice di Pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria da parte del Questore.
Il decreto di convalida può essere impugnato davanti alla Corte di Cassazione. Il relativo ricorso, però, non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale.
Ricorso. Il decreto di espulsione nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
Contro il decreto di espulsione del Prefetto può essere presentato unicamente il ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione.
Il termine per opporsi all'espulsione é di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il Giudice di Pace accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con provvedimento motivato, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.
Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dall'interessato e può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso da parte dell'interessato é autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana.
Anche in questo caso allo straniero é assicurata l'assistenza legale; se non ha un difensore di fiducia, il giudice gli nomina un difensore, scegliendolo da un apposito elenco formato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Ove necessario, allo straniero è assicurata anche l'assistenza di un interprete.
L'assistenza legale dello straniero è a carico dello Stato.
Se il ricorso é stato tempestivamente proposto, il Giudice di Pace fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini é inammissibile.
Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice é notificato, a cura della cancelleria, all'autorità che ha emesso il provvedimento.
L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati.
La decisione non é reclamabile ma é impugnabile per Cassazione.
Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Contro il decreto di espulsione di stranieri emesso dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o per motivi di prevenzione del terrorismo é ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma (art. 13, comma 11, DLgs n. 286/1998 e successive modificazioni; art. 3, comma 4, decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito nella legge 31 luglio 2005, n. 155).
Sanzioni in caso di violazione del divieto di reingresso
Lo straniero espulso é rinviato allo Stato di appartenenza; se questo non é possibile viene rinviato allo Stato da cui proviene.
Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero é punito con la reclusione da uno a quattro anni ed é nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso é punito con la pena della reclusione, in misura maggiore se lo straniero, già denunciato ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale.
E' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
Il divieto di reingresso opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia.
Normativa di riferimento: artt. 13, 14 e 15 DLgs. 25 luglio 1998 n. 286; art. 3 DL. 27 luglio n. 144 convertito, con modifiche, nella Legge 31 luglio 2005 n. 155.
Soggiorno e Allontanamento di Cittadino U. E.
Soggiorno del cittadino U.E.
I cittadini dell'Unione Europea hanno diritto di soggiornare nel territorio dello Stato, a seconda dei casi, per un periodo fino a tre mesi o per un periodo superiore.
Diritto di soggiorno fino a tre mesi. I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
Analogo diritto spetta ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validità, che hanno fatto ingresso regolarmente nel territorio nazionale.
Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi. Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:
a) e' lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
b) dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
c) e' iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
d) e' familiare del cittadino dell'Unione che a sua volta ha diritto al soggiorno:
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1. coniuge;
-
2. partner del cittadino dell'Unione in virtù di un legame registrato sulla base della legislazione di uno Stato membro ed equiparato dalla legislazione dello Stato membro ospitante al matrimonio;
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3. discendente diretto del cittadino dell'Unione e del coniuge o partner di età inferiore a 21 anni o a carico;
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4. ascendente diretto del cittadino dell'Unione e del coniuge o partner a carico.
Il diritto di soggiorno e' esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione che a sua volta abbia diritto al soggiorno.
Dichiarazione di presenza. In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare può presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale.
Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi.
Conservazione del diritto di soggiorno. Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno quando:
a) e' temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
b) e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed e' iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero dichiara, nelle forme di legge (articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297), di essere nella immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
c) e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si e' trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, e' iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero dichiara, nelle forme di legge (articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297), di essere nella immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.
Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione europea.
- Familiari che hanno la cittadinanza di uno Stato membro. Il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio nazionale non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente (e cioè abbiano soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale) o siano in possesso dei requisiti per ottenere il soggiorno per un periodo superiore a tre mesi.
- Familiari che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro. Il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell'Unione ed abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente (e cioè abbiano soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale) o dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti, affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il loro soggiorno, nonché di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni.
La partenza del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale o il suo decesso non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l'affidamento, indipendentemente dal requisito della cittadinanza, se essi risiedono nello Stato e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, e fino al termine degli studi stessi
Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio.
- Familiari che hanno la cittadinanza di uno Stato membro. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio dei cittadini dell'Unione non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente (e cioè abbiano soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale) o siano in possesso dei requisiti per ottenere il soggiorno per un periodo superiore a tre mesi.
- Familiari che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell'Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente (e cioè abbiano soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale) o che si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) il matrimonio e' durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento;
b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;
c) l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare;
d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.
Tutela giurisdizionale.
Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di soggiorno e' ammesso ricorso al Tribunale ordinario del luogo ove dimora il richiedente.
Il Tribunale provvede, sentito l'interessato, in camera di consiglio.
Moduli
Per ragioni organizzative interne del Tribunale di Varese il ricorso contro il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di soggiorno deve essere presentato alla cancelleria insieme a una nota di accompagnamento (2
) appositamente predisposta per facilitare le operazioni di iscrizione del ricorso nel corrispondente registro.
Ufficio competente: Tribunale di Varese - Cancelleria "Volontaria Giurisdizione", piazza Cacciatori delle Alpi 4 - 1° piano (+39)0332/298522 - 724 tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Normativa di riferimento: Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; Decreto Legislativo 28 febbraio 2008, n. 32
Allontanamento del cittadino U.E.
I cittadini dell'Unione Europea e i loro familiari possono essere allontanati dal territorio nazionale solo in casi particolari.
I casi di allontanamento sono:
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Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno
-
Allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza, per altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza
Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno
Motivi. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, può essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato, salvo che ricorrano le condizioni previste dalla legge per la conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione europea o per il mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio.
Modalità. Il provvedimento e' adottato dal Prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, con atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento e' adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua età, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine ed e' tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese, e riporta le modalità di impugnazione, nonché il termine per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non può prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.
Tutela giurisdizionale. Avverso il provvedimento di allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno può essere presentato ricorso al Tribunale ordinario del luogo in cui ha sede l'autorità che lo ha disposto.
Ricorso. Il ricorso deve essere presentato, a pena d'inammissibilità, entro venti giorni dalla notifica del provvedimento di allontanamento e deve essere deciso entro i successivi trenta giorni.
Il ricorso può essere sottoscritto personalmente dall'interessato e può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato. In tale caso la sottoscrizione e' autenticata dai funzionari presso le rappresentanze diplomatiche che ne certificano l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana. Presso le stesse autorità sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.
La parte può stare in giudizio personalmente.
Istanza di sospensione. Contestualmente al ricorso può essere presentata istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di sospensione, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale.
Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui e' stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento e' consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine e alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal Questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.
Il Tribunale provvede, sentito l'interessato, in camera di consiglio.
Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed e' stata presentata istanza di sospensione, il giudice decide con priorità sulla stessa prima della scadenza fissata per l'allontanamento.
Nel caso in cui il ricorso e' respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.
Moduli
Per ragioni organizzative interne del Tribunale di Varese il ricorso contro il provvedimento di allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno deve essere presentato alla cancelleria insieme a una nota di accompagnamento (3
) appositamente predisposta per facilitare le operazioni di iscrizione del ricorso nel corrispondente registro.
Ufficio competente: Tribunale di Varese - Cancelleria "Volontaria Giurisdizione", piazza Cacciatori delle Alpi 4 - 1° piano (+39)0332/298522 - 724 tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza, per altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza
Motivi. Il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza, per altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, ne' da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti.
Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.
I titolari del diritto di soggiorno permanente possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza, salvo l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore.
Le malattie o le infermità che possono giustificare limitazioni alla libertà di circolazione nel territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreché siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono giustificare l'allontanamento.
Modalità. Il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza e quello di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato sono adottati dal Ministro dell'interno. Negli altri casi il provvedimento di allontanamento è adottato dal prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario.
I provvedimenti di allontanamento sono motivati, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato.
Se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento e' accompagnato da una traduzione del suo contenuto, anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui comprensibile o, se ciò non e' possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo la preferenza indicata dall'interessato.
Il provvedimento e' notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, può essere ridotto a dieci giorni. Il provvedimento indica anche la durata del divieto di reingresso che non può essere superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per i motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri casi.
Il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza e' immediatamente eseguito dal questore ed è soggetto a convalida da parte dell'autorità giudiziaria.
Se il destinatario del provvedimento di allontanamento si trattiene oltre il termine fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale. Anche tale provvedimento è soggetto a convalida da parte dell'autorità giudiziaria.
Revoca. Il destinatario del provvedimento di allontanamento può presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere indicati gli elementi idonei a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato il divieto del reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorità che ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.
Sanzioni in caso di violazione del divieto di reingresso. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, e' punito con la pena della reclusione nel caso di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato. Il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento e' immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non e' definitiva.
Il giudice procede con rito direttissimo. In caso di condanna, salvo che il provvedimento sia emesso direttamente dal giudice, e' adottato un nuovo provvedimento di allontanamento immediatamente esecutivo, soggetto a convalida da parte dell'autorità giudiziaria.
I provvedimenti di allontanamento sono adottati tenendo conto anche delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario del provvedimento.
Procedimento penale pendente a carico del destinatario del provvedimento di allontanamento
Se il destinatario del provvedimento di allontanamento è sottoposto a procedimento penale, occorre il nulla osta all'autorità giudiziaria.
In deroga alle disposizioni sul divieto di reingresso, il destinatario del provvedimento di allontanamento, sottoposto ad un procedimento penale ovvero parte offesa nello stesso, può essere autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo l'esecuzione del provvedimento, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o di compiere atti per i quali e' necessaria la sua presenza.
Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione e' rilasciata dal Questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento, o del suo difensore.
Tutela giurisdizionale.
In materia di allontanamento è prevista la tutela del cittadino allontanato, a seconda dei casi, davanti al tribunale ordinario e davanti al TAR Lazio.
In particolare, è previsto l'intervento del tribunale ordinario in due momenti, nella esecuzione del provvedimento di allontanamento, che è soggetto a convalida, e nella decisione dell'eventuale ricorso contro alcuni tipi di provvedimento di allontanamento.
Le ipotesi di intervento giudiziario del tribunale ordinario sono:
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Convalida del provvedimento del questore di esecuzione del decreto di allontanamento del cittadino dell'Unione europea, o di suo familiare, per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza (art. 20, comma 11, DLgs. 6 febbraio 2007, n. 30, come sostituito dall'art. 1, comma 1 lett. c) DLgs. 28 febbraio 2008 n. 32 e art. 20 ter DLgs. 6 febbraio 2007, n 30, introdotto dall'art. 1, comma 1 lett. d) DLgs. 28 febbraio 2008 n. 32).
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Convalida del provvedimento del questore di allontanamento del cittadino dell'Unione europea, o di suo familiare, trattenutosi nel territorio dello Stato oltre il termine fissato (art. 20, comma 12, DLgs. 6 febbraio 2007, n 30, come sostituito dall'art. 1, comma 1 lett. c) DLgs. 28 febbraio 2008 n. 32 e art. 20 ter DLgs. 6 febbraio 2007, n 30, introdotto dall'art. 1, comma 1 lett. d) DLgs. 28 febbraio 2008 n. 32).
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Convalida di nuovo provvedimento del questore di allontanamento del cittadino dell'Unione europea, o di suo familiare, rientrato nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso (art. 20, comma 16, DLgs. 6 febbraio 2007, n 30, come sostituito dall'art. 1, comma 1 lett. c) DLgs. 28 febbraio 2008 n. 32 e art. 20 ter DLgs. 6 febbraio 2007, n 30, introdotto dall'art. 1, comma 1 lett. d) DLgs. 28 febbraio 2008 n. 32).
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Ricorso contro il decreto di allontanamento del cittadino dell'Unione europea, o dei suoi familiari qualunque sia la loro cittadinanza, per motivi di pubblica sicurezza e per motivi imperativi di pubblica sicurezza (art. 20, comma 1, DLgs. 6 febbraio 2007, n 30, come sostituito dall'art. 1, comma 1 lett. c) DLgs. 28 febbraio 2008 n. 32 e art. 22, comma 2 DLgs. 6 febbraio 2007, n 30, introdotto dall'art. 1, comma 1 lett. e) DLgs. 28 febbraio 2008 n. 32).
Convalida. Il Questore comunica al tribunale ordinario del luogo, entro quarantotto ore dalla sua adozione, il provvedimento di esecuzione dell'allontanamento. L'esecuzione del provvedimento del Questore é sospesa fino alla decisione sulla convalida.
Il giudice deve provvedere alla convalida entro le successive quarantotto ore; dopo avere verificato che siano stati osservati i termini previsti e che sussistano i requisiti richiesti dalla legge e dopo avere sentito l'interessato, se è comparso, il giudice emette un decreto motivato con cui accoglie o rigetta la richiesta di convalida. Se la decisione del giudice non interviene nel termine prescritto o se la richiesta di convalida non viene accolta, il provvedimento del Questore perde ogni effetto.
Il termine di quarantotto ore entro il quale il tribunale deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria da parte del Questore.
Il decreto di convalida può essere impugnato davanti alla Corte di Cassazione. Il relativo ricorso, però, non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale.
Ricorsi. Contro il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi di ordine pubblico può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
Contro il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza e per motivi imperativi di pubblica sicurezza può essere presentato ricorso entro venti giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità, al tribunale ordinario in composizione monocratica in cui ha sede l'autorità che lo ha adottato.
Il tribunale decide in camera di consiglio, sentito l'interessato.
La parte può stare in giudizio personalmente.
I ricorsi, sottoscritti personalmente dall'interessato, possono essere presentati anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in tale caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza.
La procura speciale al patrocinante legale e' rilasciata avanti all'autorità consolare, presso cui sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.
Istanza di sospensione. Insieme ai ricorsi l'interessato può proporre una istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza.
Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed e' stata presentata istanza di sospensione, il giudice decide con priorità sull'istanza di sospensione prima della scadenza del termine fissato per l'allontanamento.
Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui e' stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento sono consentiti, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al procedimento, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.
Nel caso in cui il ricorso e' respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.
Normativa di riferimento: artt. da 3 a 7 del Decreto Legge 29 dicembre 2007 n. 249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2008
Moduli
Per ragioni organizzative interne del Tribunale di Varese il ricorso contro il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza deve essere presentato alla cancelleria insieme a una nota di accompagnamento (3
) appositamente predisposta per facilitare le operazioni di iscrizione del ricorso nel corrispondente registro.
Ufficio competente: Tribunale di Varese - Cancelleria "Volontaria Giurisdizione", piazza Cacciatori delle Alpi 4 - 1° piano (+39)0332/298522 - 724 tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00