Il Consulente Tecnico di Ufficio
Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.
La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali tenuti presso ogni tribunale.
Il consulente compie le indagini affidategli dal giudice e, a richiesta, fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede.
Il consulente ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.
In particolari casi (rapporto di parentela con le parti; conflitto di interessi, ecc.) il consulente può essere ricusato dalle parti.
In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 10.329 ed è tenuto al risarcimento dei danni causati alle parti.
Normativa di riferimento: artt. 61 e segg., 191 e segg. doc. proc. civ.