I FIGLI MINORI
Per compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sui beni del figlio minore, i genitori devono richiedere l'autorizzazione al Giudice tutelare.
In particolare, deve essere richiesta tale autorizzazione per:
- alienazioni;
- ipoteche;
- costituzioni di pegno;
- accettazioni e rinunzie di eredità o di legati;
- accettazioni di donazioni;
- scioglimento di comunioni;
- stipulazioni di mutui;
- locazioni ultranovennali;
- transazioni e compromessi;
- riscossione di capitali.
Normativa di riferimento: art. 320, comma 3,4 cod. civ.; art. 45, att. cod. civ.; artt. 737, 742 bis cod. proc. civ.
Moduli
· Richiesta di autorizzazione al Giudice tutelare
· Reclamo avverso i decreti del Giudice tutelare