Autenticazione di vendita di veicoli
In seguito alle nuove disposizioni introdotte con il "decreto Bersani", l'autenticazione degli atti di vendita (e di costituzione in garanzia) di veicoli può essere richiesta anche:
- in Comune
- negli sportelli telematici attivati presso:
- a) gli uffici provinciali della motorizzazione;
- b) gli uffici provinciali dell'A.C.I. che gestiscono il P.R.A.;
- c) le delegazioni dell'A.C.I. e presso le imprese di consulenza automobilistica.
Gli Uffici richiesti dell'autenticazione sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
Normativa di riferimento
Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 4 luglio 2006 in vigore dal 4-7-2006), convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248,recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11-8-2006 - Suppl. Ordinario n.183, in vigore dal 12-8-2006).
Art. 7. Misure urgenti in materia di passaggi di proprieta' di beni mobili registrati.
1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi puo' essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 (( del regolamento di cui )) al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
2. I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.