Fallimento - L'onere della prova in ordine ai requisiti di fallibilità non incombe sul creditore istante potendo tali requisiti essere accertati, nella normalità dei casi, attraverso le acquisizioni documentali disposte d'ufficio dal tribunale; non appare peraltro neppure sostenibile che vi sia a carico del fallendo un onere probatorio relativamente alla qualità di piccolo imprenditore, quale causa impeditiva dell'accoglimento della domanda proposta dal creditore istante - Decreto del Tribunale di Varese in data 15.12.2006