Cass. Civ., sez. I, sentenza 11 gennaio 2013 n. 601 (Pres. Luccioli, rel. De Chiara)
Con l’affidare ai servizi sociali il compito di disciplinare le modalità degli incontri genitore – figlio, il Tribunale non abdica al potere spettantegli ai sensi dell’art. 155 c.c., dove – seppur in modo non dettagliato – fornisca comunque delle istruzioni al Servizio delegato; inoltre, la facoltà concessa ai servizi di ampliare le modalità e la durata di tali incontri, sino a giungere eventualmente anche a incontri liberi, non costituisce un limite al diritto del genitore, bensì una disposizione a lui favorevole, che la solleva dall’onere di richiedere la concessione di detto ampliamento al giudice, il cui intervento, peraltro, resta necessario in caso di valutazione negativa da parte dei servizi.