Cass. Civ., sez. I, sentenza 13 settembre 2012 n. 15341 (Pres. Luccioli, rel. San Giorgio)
La locuzione contenuta nell'art. 709-ter cod.proc.civ., che prevede l'impugnazione con i mezzi ordinari, va interpretata per l'effetto nel senso che i mezzi "ordinari" sono solo quelli propri della categoria giuridica cui appartiene l'atto, determinata dal suo contenuto e dalla sua finalità