Cass. Civ., sez. I, sentenza 22 giugno 2012, n. 10484 (Pres. Salmé, Rel. Campanile)
L'art. 709 bis c.p.c., nell'attuale formulazione, come definitivamente modificata con l'art. 1, c. 4, della l. n. 263 del 2005, ha eliminato, con la locuzione "il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione", ogni valutazione di discrezionalità circa l'emanazione della sentenza parziale sullo status, ragion per cui non è richiesto l’impulso di parte per l’emanazione della pronuncia in merito allo status. Non si applica, ai fini dell’emanazione della pronuncia sullo status, la disciplina di cui all'art. 190 c.p.c.