Il diritto di percepire gli assegni di mantenimento riconosciuti, in sede di separazione, da sentenze passate in giudicato o da verbali di separazione consensuale omologata può essere modificato, ovvero estinguersi del tutto, solo attraverso la procedura prevista dall'art. 710 c.p.c. (oltre che per accordo tra le parti) (Sez. I, n. 8235/2000)