Cass. civ., sez. I, sentenza 5 maggio 2011 n. 9942
(Pres. Luccioli, rel. Felicetti)
Non deve darsi luogo all'assegnazione della casa coniugale, dove sia accertato in fatto che la richiedente abbia da tempo abbandonato la casa coniugale per intraprendere la convivenza con altro uomo, ormai consolidata anche con la procreazione di un figlio, venendo, meno in questo caso, lo stesso concetto di "casa coniugale" che non esiste più