Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 15 febbraio 2011 n. 5752
(Pres. Mannino, rel. Fazio)
Incorre nel reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare chi, in assenza di una prova di indigenza o di impossibilità a rispettare la cifra pattuita, trasgredisce quanto stabilito dal giudice in sede di separazione, grazie a un confronto fra le parti e nell'interesse del minore. Ciò avviene, in specie, dove l'onerato provveda arbitrariamente ad una autoriduzione dell'assegno di mantenimento