Cass. Civ., Sez. I, sentenza 3 gennaio 2011 n. 18
Nella sopravvenuta incapacità di una delle parti di mantenersi da sola, valutata comparativamente con le condizioni economiche dell'altra, è certamente ravvisabile un fatto idoneo a modificare il regolamento dei rapporti patrimoniali stabilito al momento del divorzio