Cass. Civ., Sez. I, sent. 4 novembre 2010 n. 22502
(Pres. Luccioli, rel. Felicetti)
Nella determinazione del contributo previsto dall'art. 277 cod. civ., in tema di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, la regola dell'affidamento condiviso a entrambi i genitori ai sensi dell'art. 155 cod. civ. - applicabile anche ad essi in forza del rinvio operato dalla L. n. 54 del 2006, art. 4 - non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito. In applicazione di essa, pertanto, il giudice deve disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico che, in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario, prevedendone lo stesso art. 155 la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore (La Suprema Corte richiama i seguenti precedenti del suo Collegio: Cass. 4 novembre 2009, n. 23411; 6 novembre 2009, n. 23630)